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Pace fiscale – Definizione delle liti pendenti – Rinvio al 30 settembre per il termine di pagamento



La legge di Bilancio 2023 ha istituito la possibilità di chiudere le vertenze fiscali pendenti stralciando parte degli importi oggetto di discussione. Il decreto “Bollette” posticipa sia il termine per pagare le somme dovute (o la prima rata) sia il termine per presentare la domanda di definizione al 30 settembre 2023. Di seguito un breve riepilogo della sanatoria e delle nuove scadenze.


1. AMBITO DI APPLICAZIONE

Sono definibili le controversie tributarie in cui sono parti l’Agenzia delle Entrate o delle dogane e dei monopoli pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado di giudizio, compresa la Cassazione, anche in rinvio.

Più precisamente, la definizione agevolata si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data della presentazione della domanda di definizione il processo non si sia ancora concluso con pronuncia definitiva.

Per poter definire la lite, occorre che:

- nel momento di presentazione della domanda, non si sia ancora formato il giudicato, oppure che non sia ancora stata depositata la sentenza di Cassazione senza rinvio;

- non siano spirati i termini per l’impugnazione della sentenza o per la riassunzione del processo.

Liti pendenti

La norma identifica quali “liti pendenti” le seguenti tipologie di controversie:

- quelle per cui al 1° gennaio 2023 sia stato proposto l’atto introduttivo del giudizio di primo grado, non definite alla data di presentazione della domanda di definizione;

- quelle interessate da una pronuncia in primo o in secondo grado i cui termini di impugnazione non siano ancora scaduti alla data del 1° gennaio 2023;

- le controversie innanzi al giudice del rinvio o per le quali siano ancora in corso, al 1° gennaio 2023, i termini per la riassunzione.

Esclusioni

Sono espressamente escluse dall’agevolazione le controversie:

- in materia di dinieghi di rimborso o spettanza di agevolazioni;

- di valore indeterminabile;

- afferenti il recupero di crediti tributari sorti in uno Stato estero;

- inerenti le risorse proprie dell’UE, l’IVA riscossa all’importazione;

- inerenti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato;

- in cui l’Agenzia delle Entrate non sia stata destinataria dell’atto di impugnazione e non sia stata successivamente chiamata in giudizio né sia intervenuta volontariamente.


2. ADESIONE

Per avvalersi della norma, è necessario presentare domanda ed effettuare il versamento del dovuto per ciascuna controversia autonoma non più entro il 30 giugno ma entro il 30 settembre 2023. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.

Dal 15 marzo 2023 è attivo, sul sito dell’Agenzia delle Entrate, l’apposito canale per inviare la domanda di adesione.

Per importi superiori a 1.000 euro è consentito il pagamento rateale in un numero massimo di 20 rate trimestrali, con applicazione di interessi al tasso legale. Le prime tre rate devono essere versate alle seguenti scadenze:

- 30 settembre 2023;

- 31 ottobre 2023;

- 20 dicembre 2023.

Le rate successive vanno versate alle seguenti scadenze:

- 31 marzo;

- 30 giugno;

- 30 settembre;

- 20 dicembre

di ogni annualità.

A decorrere dal mese di gennaio 2024, le rate successive alle prime tre possono anche essere versate in un massimo di cinquantuno rate mensili di pari importo, con scadenza l’ultimo lavorativo di ciascun mese. A tale regola fa eccezione per il mese di dicembre di ciascun anno, per il quale il termine di versamento resta fissato al giorno 20.


3. AGEVOLAZIONE

In caso di ricorso pendente iscritto in primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90% del valore della controversia.

Per le controversie giunte ad un passaggio successivo, si ottiene lo stralcio di sanzioni ed interessi con riduzione del dovuto al:

- 40% delle imposte, se l’Agenzia fiscale ha perso in primo grado;

- 15% delle imposte, se l’Agenzia fiscale ha perso in secondo grado (non rileva che in primo grado abbia vinto o perso);

- 5% delle imposte, se il processo pende in Cassazione al 1° gennaio 2023 e l’Agenzia fiscale ha perso in tutti i pregressi gradi di giudizio;

- 100% dell’imposta, se l’Agenzia ha vinto nell’ultima/unica pronuncia depositata al 1° gennaio 2023 o è stato notificato il ricorso ma non ci si è ancora costituiti in giudizio al 1° gennaio 2023.

In caso di liti relative alla sola irrogazione di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste ultime.


Sospensione dei processi

Le controversie definibili non sono sospese, ma vi è la possibilità di ottenere la sospensione tramite una richiesta in cui si dichiara di volersi avvalere della definizione.

In tal caso:

- il processo rimane sospeso sino al 10 ottobre 2023;

- se, entro il 10 ottobre 2023, viene depositata la copia della domanda di definizione e dell’attestato di pagamento della prima rata o di tutte le somme, viene dichiarata subito l’estinzione del giudizio.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



Circolare 32_Pace fiscale_Aggiornati termini e rate della definizione delle liti pendenti
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