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Nuovo termine per rivalutare terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2024


Anche quest’anno, la legge di bilancio per il 2024 riapre la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni. In questa nuova edizione dell’agevolazione, occorre fare riferimento ai terreni ed alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2024 e la rivalutazione deve perfezionarsi entro il 30 giugno 2024. In tutti i casi, l’aliquota dell’imposta sostitutiva dovuta è pari al 16% dell’intero valore al quale il bene è stato rivalutato.


Beni rivalutabili.

E’ possibile affrancare in tutto o in parte le plusvalenze derivanti dalla cessione di:

  • terreni (edificabili e con destinazione agricola) e

  • partecipazioni (qualificate o meno)

posseduti da parte di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.


Con particolare riguardo alle partecipazioni, come lo scorso anno è possibile rideterminare anche il valore delle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, quindi in generale delle partecipazioni quotate.


Condizione per accedere all’agevolazione è che i terreni e le partecipazioni siano posseduti alla data del 1° gennaio 2024.


L’agevolazione consiste nella possibilità di determinare le plus/minusvalenze previste in caso di cessione di terreni e partecipazioni assumendo non il costo o valore di acquisto, ma il valore alla data del 1° gennaio 2024 calcolato:

  • per i terreni, sulla base di una perizia di stima, redatta da parte di un ingegnere, un architetto, un geometra, un dottore agronomo, un agrotecnico, un perito agrario o un perito industriale edile;

  • per le partecipazioni:

  • quotate, sulla base del valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2023;

  • non quotate, sulla base del valore al 1° gennaio 2024 della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente interessato, determinato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da un commercialista, un ragioniere o un revisore contabile.


Calcolo di convenienza.

Poiché l’aliquota dell’imposta sostitutiva da corrispondere ai fini della rivalutazione è fissata nel 16%, occorre valutare attentamente la convenienza all’effettuazione dell’affrancamento. Infatti, mentre l’imposta sostitutiva viene calcolata in generale sull’intero valore di perizia (ad eccezione, come visto, del caso delle partecipazioni quotate), la tassazione ordinaria (26% ove si cedano partecipazioni) viene calcolata solo sulla plusvalenza (cioè sulla differenza fra il prezzo atteso e l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto).


Quindi, ad esempio, nel caso di partecipazioni, il calcolo di convenienza deve essere eseguito sulla base della seguente formula:

26% x (plusvalenza) > 16% x (valore normale o di perizia).

Nella sostanza, conviene rivalutare e quindi corrispondere l’imposta sostitutiva quando la plusvalenza attesa supera il 61,54% del valore normale o di perizia.


Adempimenti.

La rivalutazione si perfeziona a condizione che, entro la data del 30 giugno 2024:

  • un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

  • l’interessato versi l’imposta sostitutiva del 16%, o, in caso di rateizzazione, la prima rata della medesima imposta sostitutiva.

 

Infatti, è possibile eseguire il versamento dell’imposta in tre rate annuali di pari importo che scadranno, rispettivamente, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2025 ed il 30 giugno 2026; in caso di rateazione, le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 30 giugno 2024.


Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere eseguito con il codice tributo:

  • 8055, in caso di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non quotate;

  • 8056, in caso di rideterminazione dei valori di acquisto di terreni edificabili e con destinazione agricola;

  • 8057, in caso di rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni quotate.


Gli interessi vanno versati contestualmente a ciascuna delle rate cui si riferiscono.


In sede di compilazione del modello F24, nel campo “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno di possesso dei beni per i quali si effettua la rivalutazione, nella forma “AAAA”, quindi “2024”. In caso di pagamento rateale, occorre indicare “2024” sia per la prima rata che per le successive.


Rivalutazioni precedenti.

Nell’ipotesi in cui si sia già beneficiato dell’agevolazione e ci si intenda avvalere di un’ulteriore rivalutazione sui terreni o le partecipazioni posseduti:

  • non si è tenuti al versamento delle rate ancora pendenti della precedente rivalutazione;

  • l’imposta sostitutiva già versata si può scomputare dall’imposta dovuta per la nuova rivalutazione.


Qualora l’imposta sostitutiva versata in precedenza fosse stata corrisposta in forma rateale, non rilevano gli interessi dovuti e già pagati sulle rate successive alla prima.


In ogni caso, a seguito della rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni (quotate o non quotate), l’assunzione del valore di perizia in luogo del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi. Pertanto, in caso di cessione delle partecipazioni rivalutate, in cui il valore di perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza che ne consegue non può assumere rilevanza fiscale per il contribuente.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



07_24_Nuova riapertura della rivalutazione di terreni e partecipazioni DTS
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