Nell’ambito della riforma fiscale, viene anche ridefinito il regime agevolativo riservato ai lavoratori impatriati, cioè a coloro che trasferiscono la loro residenza fiscale in Italia, a partire dal 2024.
L’agevolazione.
Il regime degli impatriati consiste ora nella possibilità di assoggettare a tassazione in Italia il 50% del reddito prodotto nel nostro paese, nel limite di 600.000 euro.
L’agevolazione è riservata a queste tipologie di reddito:
reddito di lavoro dipendente;
reddito assimilato a quello di lavoro dipendente;
reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti o professioni.
L’agevolazione si applica a partire dal periodo d’imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro periodi d’imposta successivi.
Per individuare il luogo di residenza fiscale, occorre fare riferimento al nuovo art. 2 del TUIR nella versione in vigore dal 1° gennaio 2024.
Condizioni di accesso.
Accedono all’agevolazione i lavoratori che trasferiscono in Italia la loro residenza fiscale e che rispondono a tutte queste condizioni:
si impegnano a risiedere fiscalmente in Italia per almeno quattro anni;
non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi d’imposta precedenti il loro trasferimento; tali periodi si allungano se la prestazione lavorativa continua ad essere svolta nei confronti dello stesso soggetto presso cui veniva svolta all’estero o di un soggetto appartenente al suo stesso gruppo;
l’attività lavorativa è prestata per la maggior parte del periodo d’imposta nel territorio italiano;
sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come ad esempio una laurea triennale.
Ai fini della verifica della “non residenza in Italia” durante il triennio anteriore al momento di trasferimento in Italia, per periodi di imposta precedenti al 2024, i cittadini italiani si considerano residenti all’estero se sono stati iscritti all’AIRE (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) o hanno avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni.
Agevolazione maggiorata o prorogata.
L’agevolazione è ancora più favorevole ed arriva alla possibilità di assoggettare a tassazione solo il 40% del reddito prodotto in Italia nel caso in cui:
il lavoratore si trasferisca in Italia con un figlio minore;
nasca un figlio o venga adottato un minore durante il periodo agevolato. In questo caso, la maggiore agevolazione opera a partire dal periodo d’imposta in corso alla data della nascita o dell’adozione e per tutto il tempo residuo di spettanza del beneficio.
Il maggiore beneficio opera a condizione che, durante il periodo agevolato il figlio minore, naturale o adottato, sia residente in Italia.
Per coloro che trasferiscono la residenza anagrafica nel 2024, è possibile prorogare per ulteriori tre periodi di imposta l’agevolazione a condizione che siano diventati proprietari di un’unità immobiliare residenziale adibita ad abitazione principale in Italia entro il 31 dicembre 2023 e comunque nei dodici mesi precedenti il trasferimento.
Per il triennio di proroga, i redditi di lavoro concorrono alla formazione del reddito complessivo in misura pari al 50% del loro ammontare.
Regime transitorio.
La versione più favorevole dell’agevolazione in vigore fino allo scorso anno continua a trovare applicazione per coloro che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2023 o, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro tale data.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
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