top of page
Immagine del redattorelo Staff

La rivalutazione delle partecipazioni 2023


Anche nel 2023 è possibile rideterminare il valore di acquisto delle partecipazioni, pur se con due importanti novità:

  • diviene possibile rivalutare anche i titoli, le quote ed i diritti negoziati in mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, quindi in generale anche i titoli quotati;

  • l’imposta sostitutiva da versare viene aumentata al 16%.


1. SOGGETTI AMMESSI

L’agevolazione è riservata a coloro che possono produrre redditi diversi, quindi a:

  • persone fisiche;

  • società semplici;

  • enti non commerciali;

  • soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia.


2. PARTECIPAZIONI RIVALUTABILI.

Sono rivalutabili le partecipazioni (sia qualificate che non) possedute alla data del 1° gennaio 2023. Mentre fino allo scorso anno era possibile rideterminare il valore delle sole partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati, e quindi rimanevano escluse dall’agevolazione le partecipazioni quotate, nel 2023 tale possibilità è estesa anche alle partecipazioni negoziate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.


3. L’AGEVOLAZIONE.

L’agevolazione consiste nella possibilità di affrancare in tutto o in parte le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni, mitigando in tal modo la tassazione ordinaria di cui all’art. 67, comma 1, TUIR.

Infatti, mentre le plusvalenze su partecipazioni (qualificate o meno) in via ordinaria sono assoggettate ad una ritenuta del 26%, attraverso l’adesione alla rivalutazione la tassazione può essere mitigata applicando un’imposta sostitutiva del 16%.

Anche se non va dimenticato che la rivalutazione deve interessare l’intera partecipazione e non solo la plusvalenza.

In via ordinaria, le plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni sono determinate sulla base della differenza fra corrispettivo percepito e costo o valore di acquisto.

L’agevolazione consiste nella possibilità di affrancare il costo o valore di acquisto delle partecipazioni, determinando il suo valore alla data del 1° gennaio 2023 con le seguenti modalità:

  • per le partecipazioni quotate, sulla base del valore normale determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nel mese di dicembre 2022;

  • per le partecipazioni non quotate, sulla base del valore al 1° gennaio 2023 della frazione di patrimonio netto della società, associazione o ente interessato, quantificato sulla base di una perizia giurata di stima redatta da un commercialista, un ragioniere o un revisore contabile.

In caso di rideterminazione del costo fiscale di partecipazioni (quotate o non quotate), l’acquisizione del valore di perizia anziché del costo o valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze utilizzabili in compensazione o riportabili nei periodi d’imposta successivi.

Pertanto, in caso di cessione di partecipazioni rivalutate, in cui il valore di perizia sia superiore al prezzo di cessione, la minusvalenza che ne consegue non può assumere rilevanza fiscale.


4. L’ALIQUOTA.

Con riguardo alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2023, l’aliquota della rivalutazione è pari al 16%.


5. SCADENZE E ADEMPIMENTI.

Entro la data del 15 novembre 2023 occorre che:

  • un professionista abilitato (quale, ad esempio, un dottore commercialista), rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione o del terreno;

  • sia versata l’imposta sostitutiva del 16%.

L’imposta sostitutiva può essere versata in un’unica soluzione entro il 15 novembre oppure può essere rateizzata in tre rate annuali di pari importo. In questo caso entro il 15 novembre 2023 deve essere versata solo la prima rata.

In caso di versamento rateale, sono previste le seguenti scadenze di versamento:

  • 15 novembre 2023;

  • 15 novembre 2024;

  • 15 novembre 2025.

e le rate devono essere maggiorate degli interessi del 3% annuo a partire dal 15 novembre 2023.

I codici tributo per il versamento dell’imposta sostitutiva sono:

  • 8055, in caso di rivalutazione di partecipazioni non quotate;

  • 8057, nel caso di rivalutazione di partecipazioni quotate.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.





Comentários


bottom of page