Il regime fiscale delle spese di rappresentanza nel reddito d’impresa
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circolare 67|2025
Reggio Emilia, 20/10/2025
Le spese di rappresentanza costituiscono una particolare categoria di costi sostenuti dalle imprese per finalità promozionali o di pubbliche relazioni, volte ad accrescere il prestigio e l’immagine aziendale.
La disciplina fiscale relativa alla deducibilità di tali spese nel reddito d’impresa è contenuta principalmente nell’art. 108, comma 2, del TUIR, oltre che nel DM 19 novembre 2008.
1. Nozione di spesa di rappresentanza.
Dal punto di vista fiscale, sono considerate spese di rappresentanza inerenti all’attività, sempreché effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e servizi:
- a titolo gratuito;
- effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
- il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa o sia coerente con pratiche commerciali di settore.
2. Criteri di deducibilità.
Sulla base del DM 19 novembre 2008, le spese che possono o meno essere considerate di rappresentanza possono essere così sintetizzate:
Spese di rappresentanza | Spese non qualificabili come di rappresentanza |
Spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa | Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di: · mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa; · visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa.
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Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose | Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili (per le imprese la cui attività caratteristica consiste nell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili). |
Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa | Spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione di trasferte effettuate per la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti all'attività caratteristica della stessa. |
Spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa |
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Ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, ivi inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili, il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza precedentemente indicati (categoria residuale). |
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La deducibilità delle spese di rappresentanza è commisurata all’ammontare dei ricavi e proventi della gestione caratteristica dell’impresa risultanti dalla dichiarazione dei redditi, in misura pari:
- all’1.3% dei ricavi ed altri proventi fino a 10 milioni di euro;
- allo 0,5% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro;
- allo 0,1% dei ricavi ed altri proventi per la parte eccedente 50 milioni di euro.
Oltre alle spese non qualificabili come spese di rappresentanza indicate in tabella, restano deducibili (per il loro intero ammontare) le spese relative ad omaggi di valore unitario non superiore a 50 euro.
Le spese alberghiere e di ristorazione sono deducibili nella misura del 75% del relativo ammontare e tale limitazione deve essere applicata anche quando tali costi rientrano fra le spese di rappresentanza.
Pertanto, le spese alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza devono essere, nell’ordine:
- assoggettate al limite di deducibilità del 75%;
- successivamente, sommate alle altre spese di rappresentanza sostenute nel periodo;
- infine, sottoposte ai limiti di deducibilità indicati in precedenza.
3. Obblighi di tracciabilità.
Le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili se pagate strumenti di pagamento tracciabili, quali versamenti bancari o postali, carte di credito, debito e prepagate.
Tale obbligo di applica a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi per coloro che hanno periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, a decorrere dal 2025.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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