Spese di rappresentanza – Nuovo obbligo di tracciabilitÃ
- lo Staff
- 5 mag
- Tempo di lettura: 3 min
Aggiornamento: 6 giorni fa
Circolare 28|2025
Reggio Emilia, 5/05/2025
Â
La Legge di bilancio 2025 introduce l’obbligo di pagare con strumenti tracciati le spese di rappresentanza. In mancanza di pagamento tracciato ne viene preclusa la deducibilità .
Â
1.   Le spese di rappresentanza – Nozione.
Â
In base all’art. 108, comma 2, del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento a condizione che rispondano ai requisiti di inerenza stabiliti con il DM 19 novembre 2008, anche in funzione della loro natura e destinazione.
Â
Secondo tale Decreto, si considerano spese di rappresentanza inerenti, se effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e di servizi:
a titolo gratuito;
effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;
e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa o sia coerente con pratiche commerciali di settore.
Â
Più in particolare, il DM 19 novembre 2008 qualifica come spese di rappresentanza:
le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;
le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;
le  spese  per  feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza ora illustrati.
Â
Al contrario, non sono considerate spese di rappresentanza e quindi non soffrono alcun limite di deducibilità :
le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di:
mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;
visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;
le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili (per le imprese la cui attività caratteristica consistenell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili);
le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione  di  trasferte  effettuate  per  la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti alla sua attività caratteristica.
Â
Ai fini della deducibilità di tali erogazioni e spese, è necessario conservare documentazione apposita  dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo disvolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.
Â
2.  Limiti di deducibilità .
Â
Le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari:
all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;
allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;
allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.
Â
Schematizzando, i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza possono essere così riassunti:
Â
Ricavi e altri proventi della gestione caratteristica | Percentuale di deducibilità |
Fino a 10 milioni di euro | 1,5% |
Parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro | Â 0,6% |
Parte eccedente 50 milioni di euro | 0,4% |
Â
Â
Sono comunque deducibili e non sottostanno a tali limiti le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.
Â
3.  Nuovo obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza.
Â
Inserendo una modifica all’art. 108, comma 2, del TUIR, la Legge di bilancio pe il 2025 prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2025 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) le spese di rappresentanza e le spese per omaggi sono deducibili dal reddito d’impresa e dall’IRAP a condizione che siano effettuate con versamenti bancari o postali o altri sistemi di pagamento tracciabili.
Â
Pertanto, a decorrere dal 2025, le spese di rappresentanza sono deducibili a condizione che:
rientrino nei limiti quantitativi di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR;
siano pagate con strumenti tracciati.
Â
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
Â
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI