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Spese di rappresentanza – Nuovo obbligo di tracciabilità

Aggiornamento: 6 giorni fa

Circolare 28|2025

Reggio Emilia, 5/05/2025

 


La Legge di bilancio 2025 introduce l’obbligo di pagare con strumenti tracciati le spese di rappresentanza. In mancanza di pagamento tracciato ne viene preclusa la deducibilità.

 

1.    Le spese di rappresentanza – Nozione.

 

In base all’art. 108, comma 2, del TUIR, le spese di rappresentanza sono deducibili nel periodo di imposta di sostenimento a condizione che rispondano ai requisiti di inerenza stabiliti con il DM 19 novembre 2008, anche in funzione della loro natura e destinazione.

 

Secondo tale Decreto, si considerano spese di rappresentanza inerenti, se effettivamente sostenute e documentate, le spese per erogazioni di beni e di servizi:

  • a titolo gratuito;

  • effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni;

  • e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa o sia coerente con pratiche commerciali di settore.

 

Più in particolare, il DM 19 novembre 2008 qualifica come spese di rappresentanza:

  • le spese per viaggi turistici in occasione dei quali siano programmate e in concreto svolte significative attività promozionali dei beni o dei servizi la cui produzione o il cui scambio costituisce oggetto dell'attività caratteristica dell'impresa;

  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di ricorrenze aziendali o di festività nazionali o religiose;

  • le spese per feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione dell'inaugurazione di nuove sedi, uffici o stabilimenti dell'impresa;

  • le   spese   per   feste, ricevimenti e altri eventi di intrattenimento organizzati in occasione di mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;

  • ogni altra spesa per beni e servizi distribuiti o erogati gratuitamente, inclusi i contributi erogati gratuitamente per convegni, seminari e manifestazioni simili il cui sostenimento risponda ai criteri di inerenza ora illustrati.

 

Al contrario, non sono considerate spese di rappresentanza e quindi non soffrono alcun limite di deducibilità:

  • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, in occasione di:

    • mostre, fiere, esposizioni ed eventi simili in cui sono esposti i beni e i servizi prodotti dall'impresa;

    • visite a sedi, stabilimenti o unità produttive dell'impresa;

  • le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per ospitare clienti, anche potenziali, sostenute nell'ambito di iniziative finalizzate alla promozione di specifiche manifestazioni espositive o altri eventi simili (per le imprese la cui attività caratteristica consistenell'organizzazione di manifestazioni fieristiche e altri eventi simili);

  • le spese di vitto e alloggio sostenute direttamente dall'imprenditore individuale in occasione   di   trasferte   effettuate   per   la partecipazione a mostre, fiere, ed eventi simili in cui sono esposti beni e servizi prodotti dall'impresa o attinenti alla sua attività caratteristica.

 

Ai fini della deducibilità di tali erogazioni e spese, è necessario conservare documentazione apposita   dalla quale risultino anche le generalità dei soggetti ospitati, la durata e il luogo disvolgimento della manifestazione e la natura dei costi sostenuti.

 

2.   Limiti di deducibilità.

 

Le spese di rappresentanza sono deducibili in misura pari:

  • all’1,5% dei ricavi e altri proventi fino a euro 10 milioni;

  • allo 0,6% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 10 milioni e fino a 50 milioni;

  • allo 0,4% dei ricavi e altri proventi per la parte eccedente euro 50 milioni.

 

Schematizzando, i limiti di deducibilità delle spese di rappresentanza possono essere così riassunti:

 

Ricavi e altri proventi della gestione caratteristica

Percentuale di deducibilità

Fino a 10 milioni di euro

1,5%

Parte eccedente 10 milioni e fino a 50 milioni di euro

 

0,6%

Parte eccedente 50 milioni di euro

0,4%

 

 

Sono comunque deducibili e non sottostanno a tali limiti le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro.

 

3.   Nuovo obbligo di tracciabilità delle spese di rappresentanza.

 

Inserendo una modifica all’art. 108, comma 2, del TUIR, la Legge di bilancio pe il 2025 prevede che, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 (2025 per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare) le spese di rappresentanza e le spese per omaggi sono deducibili dal reddito d’impresa e dall’IRAP a condizione che siano effettuate con versamenti bancari o postali o altri sistemi di pagamento tracciabili.

 

Pertanto, a decorrere dal 2025, le spese di rappresentanza sono deducibili a condizione che:

  • rientrino nei limiti quantitativi di cui all’art. 108, comma 2, del TUIR;

  • siano pagate con strumenti tracciati.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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