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Fringe benefit per i dipendenti - Limiti di esonero da tassazione per gli anni 2025-2027

Circolare 27|2025

Reggio Emilia, 05/05/2025

 

Ai signori Clienti

Loro sedi



Per gli anni 2025, 2026 e 2027 la legge di bilancio per 2025 fissa in 1.000 euro il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit. Tale limite sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.

 

1.   La normativa di base.

L’art. 51, comma 3, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il loro valore non supera nel periodo d’imposta l’importo di 258,23 euro.

 

In caso di superamento di questo importo, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.

 

2.   Le regole previste per gli anni dal 2025 al 2027.

Per i periodi di imposta dal 2025 al 2027, il limite di esonero per i fringe benefit viene così stabilito:

-      2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico; sono compresi i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati;

-      1.000 euro per tutti gli altri dipendenti.

 

Sono considerati “figli fiscalmente a carico” unicamente i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro, o, se di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro. La condizione di figlio fiscalmente a carico va verificata al 31 dicembre di ogni anno.

 

Il limite di esenzione previsto per i genitori con figli a carico si applica solo se il dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei suoi figli.

 

Inoltre, l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore anche in presenza di un unico figlio, a condizione che sia fiscalmente a carico di entrambi e spetta anche nel caso in cui i genitori fruiscano dell’assegno unico universale in luogo della detrazione per figli a carico.

 

3.      Chi ha diritto all’agevolazione.

Oltre ai lavoratori dipendenti, l’agevolazione spetta anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, amministratori di società e tirocinanti.

 

Inoltre, l’agevolazione non necessariamente è correlata a politiche di natura collettiva, e si può applicare anche in caso di erogazione di benefit per contratti individuali di lavoro o a seguito dell’erogazione di liberalità una tantum solo a favore di alcuni dipendenti: è il caso, ad esempio, dell’erogazione di buoni spesa a favore di specifici dipendenti.

 

4.     L’agevolazione.

  • L’agevolazione consiste nella possibilità di esonerare da tassazione in capo ai dipendenti, con i limiti già illustrati, le seguenti erogazioni:

  • beni ceduti e servizi prestati da parte del datore di lavoro;

  • le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento di:

    • utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;

    • spese per l’affitto della prima casa;

    • interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

 

Le utenze per cui disporre il rimborso devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere dal fatto che in tali immobili abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.

 

Il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di 1.000 o 2.000 euro è una soglia di esenzione che, se superata, prevede l’assoggettamento a IRPEF e contributi previdenziali del valore complessivo dei fringe benefit concesso.

 

Inoltre, il tetto è unico e prende a riferimento sia il valore complessivo dei beni e servizi in natura erogati al dipendente, riconosciuti anche tramite erogazione di voucher, sia l’ammontare delle somme erogate per reintegrare la spesa sostenuta negli anni 2025-2027 per le utenze, l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo della prima casa.

 

5.      Adempimenti.

Sia per i dipendenti che hanno figli a carico che per quelli che non ne hanno, l’incremento della soglia di non concorrenza alla formazione del reddito può essere riconosciuta solo a condizione che i datori di lavoro informino preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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