Fringe benefit per i dipendenti - Limiti di esonero da tassazione per gli anni 2025-2027
- lo Staff
- 5 mag
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Circolare 27|2025
Reggio Emilia, 05/05/2025
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Per gli anni 2025, 2026 e 2027 la legge di bilancio per 2025 fissa in 1.000 euro il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente dei fringe benefit. Tale limite sale a 2.000 euro per i dipendenti con figli a carico.
1. La normativa di base.
L’art. 51, comma 3, del TUIR prevede che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore se il loro valore non supera nel periodo d’imposta l’importo di 258,23 euro.
In caso di superamento di questo importo, l’intero ammontare deve essere assoggettato a tassazione ordinaria.
2. Le regole previste per gli anni dal 2025 al 2027.
Per i periodi di imposta dal 2025 al 2027, il limite di esonero per i fringe benefit viene così stabilito:
- 2.000 euro per i dipendenti con figli fiscalmente a carico; sono compresi i figli nati fuori dal matrimonio e riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati;
- 1.000 euro per tutti gli altri dipendenti.
Sono considerati “figli fiscalmente a carico” unicamente i figli che abbiano un reddito non superiore a 2.840,51 euro, o, se di età non superiore a 24 anni, a 4.000 euro. La condizione di figlio fiscalmente a carico va verificata al 31 dicembre di ogni anno.
Il limite di esenzione previsto per i genitori con figli a carico si applica solo se il dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei suoi figli.
Inoltre, l’agevolazione è riconosciuta in misura intera a ogni genitore anche in presenza di un unico figlio, a condizione che sia fiscalmente a carico di entrambi e spetta anche nel caso in cui i genitori fruiscano dell’assegno unico universale in luogo della detrazione per figli a carico.
3. Chi ha diritto all’agevolazione.
Oltre ai lavoratori dipendenti, l’agevolazione spetta anche ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, quali, ad esempio, amministratori di società e tirocinanti.
Inoltre, l’agevolazione non necessariamente è correlata a politiche di natura collettiva, e si può applicare anche in caso di erogazione di benefit per contratti individuali di lavoro o a seguito dell’erogazione di liberalità una tantum solo a favore di alcuni dipendenti: è il caso, ad esempio, dell’erogazione di buoni spesa a favore di specifici dipendenti.
4. L’agevolazione.
L’agevolazione consiste nella possibilità di esonerare da tassazione in capo ai dipendenti, con i limiti già illustrati, le seguenti erogazioni:
beni ceduti e servizi prestati da parte del datore di lavoro;
le somme erogate o rimborsate ai lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento di:
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale;
spese per l’affitto della prima casa;
interessi sul mutuo relativo alla prima casa.
Le utenze per cui disporre il rimborso devono riguardare immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti, sulla base di un titolo idoneo, dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere dal fatto che in tali immobili abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, a condizione che ne sostengano effettivamente le spese.
Il limite di non concorrenza alla formazione del reddito di 1.000 o 2.000 euro è una soglia di esenzione che, se superata, prevede l’assoggettamento a IRPEF e contributi previdenziali del valore complessivo dei fringe benefit concesso.
Inoltre, il tetto è unico e prende a riferimento sia il valore complessivo dei beni e servizi in natura erogati al dipendente, riconosciuti anche tramite erogazione di voucher, sia l’ammontare delle somme erogate per reintegrare la spesa sostenuta negli anni 2025-2027 per le utenze, l’affitto della prima casa o gli interessi sul mutuo della prima casa.
5. Adempimenti.
Sia per i dipendenti che hanno figli a carico che per quelli che non ne hanno, l’incremento della soglia di non concorrenza alla formazione del reddito può essere riconosciuta solo a condizione che i datori di lavoro informino preventivamente le rappresentanze sindacali unitarie, ove presenti.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI
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