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Bonus auto elettriche – Dal 22 ottobre è aperta la prenotazione online

Circolare 67|2025

Reggio Emilia, 20/10/2025

 

A partire dalle ore 12:00 di mercoledì 22 ottobre 2025 per persone fisiche e microimprese è possibile prenotare online gli incentivi per sostituire veicoli privati e commerciali leggeri con veicoli elettrici.

 

1.       Destinatari.

 

Gli incentivi sono concessi a:

-      persone fisiche residenti in un’area urbana funzionale (FUA) per l’acquisto di un solo veicolo nuovo di categoria M1 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV); il prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice deve risultare pari o inferiore a 35.000 euro (IVA e optional esclusi);

-      microimprese (imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo o un bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro) con sede legale in un’area urbana funzionale (FUA), per l’acquisto di un massimo di due veicoli nuovi commerciali di categoria N1 o N2 ad alimentazione esclusivamente elettrica (BEV).

 

Per “area urbana funzionale”, nella definizione che ne dà l’ISTAT, si intende un aggregato di comuni contigui, composti da una “city” e dalla sua “commuting zone” (area di pendolarismo).

 

La “city” è l’unità amministrativa locale dove la maggioranza della popolazione vive in centri urbani (“high density cluster”) con una popolazione di almeno 50.000 abitanti.

 

La verifica sulla condizione legata alla residenza o meno in una FUA può essere fatta direttamente al momento della prenotazione dell’incentivo sulla piattaforma disponibile sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE): la piattaforma controlla che il richiedente sia effettivamente residente in una FUA.

 

2.       L’incentivo per le persone fisiche.

 

Nel caso delle persone fisiche, l’incentivo è riconosciuto per un solo soggetto per nucleo familiare ed è pari a:

-      11.000 euro, nel caso in cui l’acquirente sia residente in un’area urbana funzionale e abbia un ISEE inferiore o pari a 30.000 euro;

-      9.000 euro, nel caso in cui l’acquirente sia residente in un’area urbana funzionale e abbia un’ISEE superiore a 30.000 euro, ma inferiore o pari a 40.000 euro.

 

Il nuovo veicolo di categoria M1 deve essere intestato al beneficiario del contributo e la proprietà deve essere mantenuta per almeno 24 mesi.

 

Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni:

-      occorre rottamare un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino a Euro 5;

-      la persona fisica che procede alla prenotazione del bonus deve risultare primo intestatario del veicolo da rottamare da almeno sei mesi e può generare il bonus a proprio favore oppure a beneficio di un altro componente maggiorenne appartenente allo stesso nucleo familiare;

-      nel documento comprovante l’acquisto deve essere espressamente dichiarato il veicolo destinato alla rottamazione e indicata la misura dello sconto praticato in ragione dell’incentivo concesso.

 

L’acquirente ottiene il bonus attraverso una compensazione fra l’incentivo prenotato online e il prezzo di acquisto del nuovo veicolo elettrico.

 

Il bonus non è cumulabile con altri incentivi nazionali ed europei.

 

3.   L’incentivo per le microimprese.

 

Ogni microimpresa ha diritto ad un massimo di due bonus e l’importo dell’incentivo copre fino al 30% del prezzo di acquisto del veicolo (IVA esclusa) con un massimale di 20.000 euro.

 

I veicoli che possono essere acquistati (al massimo due veicoli di categoria N1 o N2) devono essere intestati al beneficiario del contributo (titolare della microimpresa) e la proprietà deve essere mantenuta per almeno ventiquattro mesi.

 

Per la fruizione del bonus devono essere rispettate le seguenti condizioni:

-      per ogni veicolo acquistato deve essere rottamato un veicolo della stessa categoria omologato in una classe fino ad Euro 5;

-      al momento della prenotazione del bonus, il veicolo destinato alla rottamazione deve essere intestato da almeno sei mesi al titolare della microimpresa.

 

Il bonus viene corrisposto dal venditore alla microimpresa attraverso una compensazione fra l’incentivo prenotato online e il prezzo di acquisto.

 

Il bonus è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti (Regolamento “de minimis”) e non è cumulabile con altri incentivi nazionali o europei o con regimi di sostegno comunque denominati, qualificabili come aiuto di Stato, destinati all’acquisto degli stessi veicoli oggetto di agevolazione.

 

4.   La prenotazione del bonus.

 

La prenotazione del bonus deve essere effettuata sulla piattaforma informatica predisposta da Sogei sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) all’indirizzo: https://www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it.

 

Allo scopo di ottenere il bonus, sia le persone fisiche che i titolari di microimprese devono registrarsi sulla piattaforma informatica fornendo una serie di documenti e di informazioni volti a comprovare la sussistenza delle condizioni richieste, fra cui residenza o sede legale in un’area urbana funzionale e targa del veicolo da rottamare.

 

All’esito della registrazione, la piattaforma informatica genera il bonus e questo deve essere validato entro trenta giorni dalla sua generazione presso un venditore dei veicoli agevolabili (che a sua volta deve già essersi accreditato sulla piattaforma).

 

Nel caso in cui il bonus non sia validato entro 30 giorni dalla sua generazione, viene riversato nel plafond di fondi a disposizione. E il richiedente può prenotarne un altro fino ad esaurimento delle risorse. In ogni caso, la validazione del bonus deve avvenire entro il 30 giugno 2026.

 

Ai fini della validazione del bonus, contestualmente alla sottoscrizione del documento comprovante l’acquisto, i venditori devono inserire nella piattaforma informatica il codice del voucher, il costo del veicolo, l’importo dell’IVA e l’indicazione del versamento di eventuali acconti da parte del beneficiario. Il bonus non può essere utilizzato ai fini dell’acconto.

 

Il beneficiario deve consegnare il veicolo da rottamare contestualmente alla consegna del veicolo nuovo e il venditore è obbligato a consegnare il veicolo usato ad un demolitore entro trenta giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, pena il non riconoscimento del bonus.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


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