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Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta

Aggiornamento: 20 feb

Circolare 07|2025

Reggio Emilia, 10/02/2025

 

Oggetto: affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta.

 

L’art. 14 del D.lgs. 192/2024 riapre in via straordinaria la possibilità di affrancare le riserve in sospensione di imposta pagando un’imposta sostitutiva del 10%.

 

In questo modo, in linea di principio le riserve affrancate possono assumere la qualifica di riserve di utili o di capitali e come tali divengono distribuibili ai soci senza ulteriori aggravi per la società.

 

1.   Soggetti ammessi all’affrancamento.

 

In generale, la nuova norma si applica alle società di capitali ed alle società di persone che redigono il bilancio secondo criteri ordinari.

 

2.   Riserve affrancabili.

 

L’affrancamento straordinario riguarda:

-      i saldi attivi di rivalutazione;

-      le riserve;

-      i fondi

in sospensione di imposta.

 

Nella sostanza, possono essere affrancate tutte le riserve in sospensione di imposta esistenti in bilancio, indipendentemente dalla legge che le ha istituite e dalla loro natura.

 

Pertanto, l’affrancamento riguarda entrambe queste tipologie di riserve:

-      riserve in sospensione “radicale”, cioè le riserve sempre soggette ad imposizione in caso di qualsiasi utilizzo (copertura perdite, distribuzione ai soci, annullamento per operazioni straordinarie, ecc.);

-      riserve in sospensione “moderata”, ovvero le riserve con assoggettamento dell’imposta in capo alla società solamente in caso di distribuzione ai soci (ad esempio, riserve di rivalutazione dei beni d’impresa di cui alla Legge n. 342/2000 e leggi successive).

 

Inoltre, le nuove norme dispongono che le riserve in sospensione presenti in bilancio possono essere affrancate in tutto o in parte. Questo dovrebbe significare che sia ammesso:

-      affrancare solo alcune delle riserve in sospensione presenti in bilancio;

-      affrancare una riserva in sospensione solo per parte del suo ammontare.

 

3.   Riserve escluse dall’affrancamento.

 

Non sono affrancabili le riserve derivanti dalla rivalutazione di beni d’impresa effettuate con effetti esclusivamente civilistici (ex artt. 15 del DL. n. 185/2008 e 110 del DL. n. 104/2020) perché non sono in sospensione di imposta.

 

4.   Bilanci di riferimento.

 

Sono affrancabili le riserve in sospensione di imposta iscritte nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 che residuano al termine dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024.

 

Pertanto, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, le riserve da affrancare devono essere iscritte sia nel bilancio 2023 che nel bilancio 2024 e possono essere affrancate nel limite dell’importo iscritto a fine 2024.

 

5.   L’imposta sostitutiva.

 

Per eliminare il vincolo fiscale occorre versare un’imposta sostitutiva dell’IRES e dell’IRAP pari al 10%.

 

Si ritiene che tale imposta debba essere calcolata sul saldo attivo della riserva così come iscritta a bilancio, quindi, nel caso di riserve di rivalutazione, sul saldo al netto dell’imposta sostitutiva versata sui maggiori valori di rivalutazione.

 

L’imposta sostitutiva deve:

-    essere liquidata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 (Modello Redditi 2025);

-    essere versata obbligatoriamente in quattro rate di pari importo; la prima rata dovrà essere versata entro il termine di versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo di imposta 2024, le successive, a seguire, dovranno essere corrisposte entro il termine per il versamento a saldo delle imposte relative ai periodi d’imposta successivi.

 

Secondo la relazione illustrativa al Decreto, l’affrancamento si perfeziona con la presentazione della dichiarazione dei redditi contenente i dati e gli elementi per la determinazione dell’imposta sostitutiva.

 

6.   Decreto attuativo.

 

Per conoscere le disposizioni attuative di questa nuova agevolazione occorre attendere un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze da emanare entro il 1° marzo 2025.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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