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Rapporti Banca-Impresa: nuovi criteri per la definizione di “default”

Dopo la crisi finanziaria iniziata nel 2007 gli organismi internazionali che vigilano sul sistema finanziario globale (Finacial Stability Board, Banca Mondiale, European Banking Autority, BCE), hanno preso atto degli effetti catastrofici provocati della crisi finanziaria iniziata dai mutui immobiliari americani (c.d. “subprime”). La fragilità del sistema bancario è emersa in modo chiaro e sono stati progressivamente messi a punto strumenti volti ad evitare il ripetersi di tali situazioni. È stato riconosciuto da tutti che il primo presidio a garanzia della solidità delle banche è rappresentato dalla qualità del credito concesso alla clientela.


Di conseguenza, la normativa e la regolamentazione bancarie sono state progressivamente affinate individuando strumenti di prevenzione e di predizione delle crisi dei debitori. A tal fine, sono stati adottati principi contabili per le banche molto severi ed è stata stravolta la gerarchia delle garanzie bancarie: dopo la crisi immobiliare del 2008 (conseguente a quella bancaria), le garanzie immobiliari un tempo considerate “la garanzia per eccellenza” sono passate in terz’ordine ed al primo posto è stata allocata la qualità del credito, quindi il merito creditizio del debitore.

In coerenza con tale percorso, dal 1° gennaio 2021 sono modificati i criteri di classificazione del credito problematico e sono stati individuati nuovi criteri di individuazione dei creditori in “default”.


Anche la Commissione Europea ha seguito questo percorso: con Regolamento delegato UE 171/2018, sono stati individuati nuovi criteri più restrittivi per la definizione di soggetti e posizioni debitorie da considerarsi in “default”. Questi criteri sono stati adottati da tutti gli istituti di credito entro la data del 1° gennaio 2021.

Ambito soggettivo

La normativa riguarda gli intermediari sottoposti a controllo diretto della Banca Centrale Europea, ovvero banche di rilevanza europea o che appartengono a gruppi bancari di rilevanza europea (le banche operanti in Italia sottoposte al controllo BCE sono le seguenti: Banca PSA Italia S.p.A., Deutsche Bank S.p.A., Santander Consumer Bank S.p.A., Artigiancassa S.p.A.,Banca Nazionale del Lavoro S.p.A., Findomestic Banca S.p.A., Crédit Agricole Italia S.p.A, FCA Bank S.p.A., Société Générale Mutui Italia S.p.A., Banca Carige S.p.A. - Cassa di Risparmio di Genova e Imperia, Gruppo BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A., Banca Popolare di Sondrio, Banco BPM S.p.A., BPER Banca S.p.A., Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A., Gruppo Credito Emiliano Holding S.p.A., Emil Banca - Credito Cooperativo - Società Cooperativa, Gruppo intesa Sanpaolo S.p.A, , Gruppo Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A., Gruppo Unicredit S.p.A.).


Ambito oggettivo

La banca adotta i nuovi criteri in funzione dell’accertamento di una situazione di inadempimento di un proprio cliente, ovvero un soggetto a cui è stato concesso un affidamento o un finanziamento.

L’accertamento può avvenire tramite due metodi alternativi tra loro:

  1. una banca classifica il debitore come “inadempiente probabile”;

  2. il debitore ha accumulato 90 giorni di ritardo nel pagamento di un’obbligazione rilevante.


Caso 1) “Inadempienza probabile”

La banca può rilevare che un debitore potrebbe non riuscire ad adempiere alle proprie obbligazioni, se non tramite escussione delle garanzie fornite: in questo caso, l’esposizione viene identificata come “inadempienza probabile” e il debitore considerato in “default”.

Di seguito si riportano i segnali che possono presagire un’inadempienza probabile: ricontrattazione dei termini di un finanziamento in conseguenza di uno stato di difficoltà finanziaria, peggioramento sensibile degli indici finanziari di bilancio, rilevazione di una perdita significativa a seguito di cessione dell’affidamento ad altro istituto finanziario, presentazione di domande di accesso a strumenti di risoluzione della crisi.


Caso 2) “Ritardo nel pagamento di un’obbligazione rilevante”

La banca rileva il “default” di un debitore qualora sia accertata un’esposizione arretrata di importo rilevante, l’importo arretrato sia superiore all’1% delle esposizioni totale verso il gruppo bancario e i giorni dal superamento di tale soglia siano superiori a 90. Su iniziativa della banca, non sarà più possibile compensare esposizioni arretrate o scadute con altre linee di credito.

La così detta “obbligazione rilevante” viene determinata sulla base del soggetto debitore:

  • Privati, imprenditori individuali, Piccole e Medie Imprese (con esposizioni inferiori ad un milione di euro) è 100,00 euro;

  • Altre imprese è 500,00 euro.


Conseguenze della classificazione in “default”

Tutti gli affidamenti e i finanziamenti concessi al debitore vengono, allo stesso modo, considerati in “default”. Conseguentemente, gli istituti di credito potranno avviare azioni a tutela dei propri crediti.

Inoltre, la banca dovrà attribuire la medesima classificazione a tutti i soggetti coinvolti nell’operazione o connessi al debitore, ovvero ai coobbligati in solido, ai soci illimitatamente responsabili (qualora il debitore sia una società di persone), alle società del medesimo gruppo o che condividono stretti rapporti economici.

Le banche appartenenti allo stesso gruppo devono valutare se estendere, a loro volta, la classificazione in “default” ai medesimi soggetti.

Ciò non comporta necessariamente la segnalazione di uno “stato di insolvenza” alla Centrale dei Rischi, in quanto il regolamento in materia non ha subìto modificazioni.


Effetti della regolarizzazione

Trascorsi 90 giorni dall’avvenuta regolarizzazione dell’arretrato e in assenza di ulteriori inadempimenti, il debitore tornerà ad essere considerato “in bonis”.

Inoltre, i debitori tornati “in bonis” saranno mantenuti sotto osservazione per un anno, qualora avessero ricevuto particolari concessioni da parte delle banche.


Conclusioni

Occorre quindi fare molta attenzione all’andamento dei saldi degli affidamenti utilizzati per evitare di essere classificati in “default”. Per prevenire momenti di tensione finanziaria che possano comportare peggioramenti di rating (e maggiori costi del credito) assume ancora maggiore importanza la necessità di dotarsi di adeguati strumenti di previsione della tesoreria aziendale.


Il nuovo meccanismo di individuazione dei crediti bancari in “default” è strettamente legato all’entrata in vigore del nuovo Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza.


A seguire, si propone uno schema riassuntivo di tutte le condizioni che dovranno verificarsi congiuntamente per poter classificare in “default”il debitore di una banca:


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


03 Nuova definizione creditore in defaul
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