Newsletter 3/2020.
Di seguito si riepilogano le novità in materia di oneri detraibili, contenute nella legge di bilancio 2020.
1) Parametrazione delle detrazioni al reddito complessivo
Il comma 629 della Legge introduce, a decorrere dall’01/01/2020, una parametrazione delle detrazioni previste dall’art. 15 del TUIR, che diventano variabili in funzione del reddito complessivo percepito dal contribuente.
Le soglie identificate dalla norma sono le seguenti:
1. Reddito ≤ 120.000 €: nessuna parametrazione (detrazione spettante per l’intero importo della spesa sostenuta);
2. Reddito > 120.000 € ≤ 240.000 €: detrazione spettante pari al rapporto tra 240.000 €, diminuito del reddito complessivo del contribuente, e 120.000 €;
3. Reddito > 240.000 €: detrazioni non spettanti.
Ai fini della parametrazione in esame, il reddito complessivo è assunto:
• al netto del reddito dell’abitazione principale/relative pertinenze (ex art. 10 co. 3-bis del TUIR);
• al lordo del reddito:
1. assoggettato al regime forfetario ex L. 190/2014;
2. dei fabbricati assoggettati alla “cedolare secca sulle locazioni” (art. 3 c. 7 D.lgs. 23/2011).
Sono esclusi da parametrazione, con la conseguenza che la detrazione compete per l’intero importo, a prescindere cioè dall’ammontare del reddito complessivo, gli oneri di cui al c. 1 lett. a) e b) e c. 1-ter dell’art. 15 TUIR, di seguito elencati: • interessi passivi (su prestiti e mutui agrari, su mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, su mutui ipotecari per la costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale); • le spese sanitarie di cui al co. 1 lett. c) dell’art. 15 del TUIR.
2) Tracciabilità detrazioni
Il comma 679 della legge di bilancio 2020 introduce, a decorrere dalle spese sostenute dal 01/01/2020, importanti novità in merito alle modalità di pagamento di alcuni oneri detraibili ex art. 15 del TUIR.
Nello specifico, per beneficiare della detrazione IRPEF del 19% per i seguenti oneri:
• Interessi passivi su mutui agrari o acquisto/costruzione dell’abitazione principale;
• Spese sanitarie (salvo casi di deroga, di cui sotto);
• Spese veterinarie;
• Spese funebri;
• Spese per l’istruzione universitaria e di frequenza scolastica;
• Premi per assicurazioni sulla vita, contro gli infortuni;
• Spese per la pratica sportiva dilettantistica dei ragazzi di età tra 5 e 18 anni;
• Spese per i canoni di locazione degli studenti universitari “fuori sede”;
• Contributi per gli addetti all’assistenza personale di non autosufficienti;
• Abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale o interregionale;
• Spese per intermediazione per l’acquisto dell’abitazione principale;
• Spese per manutenzione di beni in regime vincolistico;
• Spese per asili nido.
il pagamento deve avvenire mediante bonifico (bancario o postale) od ulteriori sistemi “tracciabili” quali a titolo esemplificativo carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari/circolari, bonifici ecc.
Giova sottolineare che non è previsto un importo minimo al di sotto del quale è consentito effettuare il pagamento in contanti.
La disposizione in esame non trova applicazione in relazione ad alcune spese di natura sanitaria, quali:
• Acquisto di medicinali e di dispositivi medici;
• Spese per prestazioni sanitarie in generale, rese dalle strutture pubbliche o da strutture private accreditate al SSN.
3) Detrazione spese veterinarie Il comma 361 della Legge stabilisce che, a decorrere dal 01/01/2020, la detrazione del 19% per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali (ex art. 15 c. 1 lett. c-bis) TUIR) si applica fino all’importo massimo di 500 euro (in luogo dei precedenti 387,34 €), fermo restando la previgente franchigia pari a 129,11 €; la spesa massima detraibile risulta, di conseguenza, pari a 371 €, per una detrazione massima di € 70. E’ d’uopo sottolineare come la somma di 500 € sia riferita alle spese veterinarie complessivamente sostenute, indipendentemente dal numero di animali posseduti; si ricorda che non è possibile fruire della detrazione in esame nel caso di spese sostenute da parte di soggetti fiscalmente a carico. La documentazione da conservare al fine di usufruire della detrazione è la seguente: • fattura, ricevuta o quietanza di pagamento rilasciata dal medico veterinario; • scontrini fiscali rilasciati dalle farmacie per l’acquisto dei medicinali necessari per la cura dell’animale. La detrazione è fruibile dal soggetto che ha sostenuto la spesa ed è intestatario della ricevuta/fattura, anche se non proprietario dell’animale (CM 55/2001). Infine, si rammenta che risultano detraibili le spese sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva; la detrazione, di conseguenza, non compete per le spese veterinarie sostenute per la cura di determinati animali, quali quelli destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e quelli di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole.
4) Spese di iscrizione a scuole di musica dei ragazzi
Il comma 346 della Legge di Bilancio 2020 aggiunge la lett. e-quater) al co. 1 dell’art. 15 del TUIR, che ora prevede, a decorrere dal 2021, la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute da contribuenti con reddito complessivo non superiore a € 36.000, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento:
• di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni;
• a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica (AFAM) legalmente riconosciute, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciute da una P.A., per lo studio e la pratica della musica.
La spesa massima ammessa è pari a 1.000 €, e la detrazione spetta anche se le spese sono state sostenute nell'interesse dei familiari a carico del dichiarante.
Lo Studio, attraverso i Professionisti di riferimento, è a disposizione per approfondire le tematiche oggetto della circolare.
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