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Compensi derivanti dall’utilizzo di diritti d’autore – Modalità di tassazione.

I redditi derivanti dall’utilizzo di un diritto d’autore sono caratterizzati da un particolare regime di tassazione che si differenzia in ragione delle caratteristiche del soggetto che li percepisce. È utile individuare i tratti fondamentali dei vari casi che si possono presentare nella pratica.


  1. Redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo.


In linea di principio, in base all’art. 53, comma 2, del TUIR, i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di:

  • opere dell’ingegno;

  • brevetti industriali;

  • processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisiti in campo industriale, commerciale o scientifico

costituiscono redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, a condizione che tale utilizzo sia conseguito da parte dell’autore o inventore e che non avvenga nell’ambito di imprese commerciali. Ove l’utilizzo avvenga tramite un’impresa commerciale, si tratta di reddito d’impresa.


Tra gli altri, sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo, ad esempio, anche i compensi corrisposti a coloro che redigono articoli per quotidiani o riviste in via autonoma, pur senza possedere una partita IVA.


In merito alla modalità di tassazione di tali redditi, questi sono determinati in misura pari all’ammontare dei proventi in denaro o in natura percepiti nel periodo d’imposta, ridotto del 25% a titolo di deduzione forfetaria delle spese.


Tale riduzione sale al 40% nel caso in cui i compensi siano percepiti da parte di soggetti di età inferiore a 35 anni.


Al momento dell’erogazione di questi compensi, il sostituto d’imposta deve applicare una ritenuta a titolo d’acconto del 20%, calcolata sulla parte imponibile, quindi sull’importo da corrispondere decurtato di una percentuale del 25 o del 40% in ragione dell’età di colui che percepisce il compenso.


  1. Diritto d’autore come reddito di lavoro autonomo.


Vi sono alcuni casi in cui i compensi per lo sfruttamento del diritto d’autore rientrano nel reddito di lavoro autonomo professionale ex art. 53, comma 1, del TUIR.


Si tratta delle ipotesi in cui il compenso per l’utilizzo del diritto d’autore venga conseguito nell’ambito dell’esercizio di un’attività di lavoro autonomo e sia strettamente correlato con tale attività, come avviene ad esempio nel caso di diritti d’autore corrisposti all’autore di programmi televisivi o ad un musicista.

 

Nel caso, in realtà frequente, di diritti d’autore corrisposti a professionisti iscritti ad albi il cui ordinamento non prevede che gli iscritti possano svolgere attività produttrici di diritti d’autore (come avviene ad esempio, nel caso di dottori commercialisti, avvocati o medici), i relativi compensi restano nell’alveo dell’utilizzo del diritto d’autore ed esulano dal reddito di lavoro autonomo.


Nel caso in cui si tratti di compensi da inglobare nell’ambito del reddito di lavoro autonomo, il committente-sostituto d’imposta, al momento del pagamento, deve trattenere e versare una ritenuta d’acconto pari al 20% calcolata sull’intero compenso pattuito.


  1. Applicabilità del regime forfetario.


Anche nel caso di soggetti forfetari, occorre verificare se il reddito derivante dall’utilizzo di un diritto d’autore sia o meno correlato con l’attività professionale svolta.


Nel primo caso, rientra fra i compensi assoggettati a tassazione con imposta sostitutiva, nel secondo caso resta nell’alveo dei redditi assimilati a quelli di lavoro autonomo tassati in via ordinaria, seppure con il particolare abbattimento previsto per questi redditi.


A parere dell’Agenzia delle entrate, la correlazione fra compensi conseguiti a titolo di diritto d’autore e attività di lavoro autonomo sussiste quando tali compensi non sarebbero conseguiti in assenza dell’attività di lavoro autonomo svolta.


Di contro, non sussiste correlazione nel caso in cui i compensi vengano percepiti da parte di professionisti per i quali l’ordinamento professionale non include fra le attività che possono essere svolte anche quelle riconducibili alla normativa sul diritto d’autore.


Nel caso in cui i compensi conseguiti a titolo di diritto d’autore siano correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, tali compensi rientrano anche nel calcolo della soglia di 85.000 euro utile ai fini nella permanenza nel regime forfetario.


Inoltre, nel caso di compensi corrisposti a professionisti in regime forfetario per diritti d’autore correlati con l’attività di lavoro autonomo svolta, i sostituti d’imposta non devono effettuare alcuna ritenuta d’acconto. A questo scopo, devono acquisire dal professionista una dichiarazione attestante che i compensi percepiti per diritto d’autore rientrano nell’attività di lavoro autonomo esercitata in regime forfetario.


  1. Diritto d’autore come reddito diverso.


Nel caso in cui a conseguire il diritto d’autore non sia direttamente l’autore o l’inventore dell’opera, ma un soggetto (non costituito in forma di impresa) che abbia acquisito la possibilità di sfruttare economicamente questo diritto per averlo acquisito a titolo oneroso o a titolo gratuito (attraverso donazione o successione), il relativo reddito va qualificato come reddito diverso.


In questo caso, il reddito deve essere quantificato:

  • in misura pari al 75% dell’ammontare percepito nel periodo di imposta, se il diritto di utilizzo è stato acquistato a titolo oneroso;

  • in misura pari al 100% dell’importo incassato nel periodo di imposta, quando il diritto sia stato acquisito per donazione o successione.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.


SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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