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Nuovo regime IVA dei distacchi di personale a partire dal 1° gennaio 2025 – I chiarimenti della circolare n. 5/E del 16 maggio 2025.

circolare 35|2025

Reggio Emilia, 3/06/2025



Per effetto dell’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/88, a decorrere dal 1° gennaio 2025 i distacchi di personale sono considerati operazioni soggette ad IVA, anche nel caso di rimborso del puro costo.

 

Con la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025, l’Agenzia fornisce i primi chiarimenti sul tema.

 

1.  Le norme di riferimento.

 

Dal punto di vista giuridico, la definizione di “distacco” di personale è contenuta nell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003: il distacco di personale si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.

 

Nel caso del distacco, il datore di lavoro rimane comunque responsabile del trattamento economico e normativo del lavoratore.

 

L’art. 8, comma 35 della Legge n. 67/88 regolava dal punto di vista fiscale tale operazione, prevedendo che non erano rilevanti ai fini dell'IVA i distacchi di personale a fronte dei quali fosse stato versato solo il rimborso del relativo costo.

 

In sostanza, la norma prevedeva che, se l'impresa distaccante avesse riaddebitato all'impresa distaccataria il solo costo del personale distaccato, l’operazione non sarebbe dovuta rientrare nel campo dell’IVA.

 

In vigenza di questa norma, si era arrivati a ritenere che:

  • nel caso in cui il rimborso del costo del personale fosse risultato coincidente con il costo del personale (retribuzione e oneri previdenziali), questo sarebbe stato fuori campo IVA;

  • nel caso in cui invece il rimborso fosse stato chiesto in misura diversa da quella del puro costo del personale, l’operazione avrebbe assunto la veste di una prestazione di servizi e come tale avrebbe dovuto essere interamente assoggettata ad IVA.

 

2. La sentenza UE.

 

Con la sentenza 11 marzo 2020 n. 193, la Corte di Giustizia UE, nella causa C-94/19, ha ritenuto che tale norma sia in contrasto con la disciplina comunitaria.

 

La sentenza si è pronunciata in merito al distacco di un dirigente fra controllante e controllata all’interno di un gruppo societario italiano con rimborso del puro costo del dipendente fatturato con IVA.

 

In sede di verifica, l’Agenzia delle entrate ha contestato il comportamento tenuto e recuperato l’IVA detratta da parte della società distaccataria. E la società distaccataria ha proposto ricorso.

 

Una volta rimessa la questione alla Corte di Giustizia UE, questa ha affermato che un’operazione è considerata imponibile ai fini IVA quando fra prestatore e committente esista un rapporto giuridico che preveda uno scambio di prestazioni reciproche e il compenso ricevuto dal prestatore costituisca il controvalore effettivo del servizio prestato al beneficiario. Ciò si verifica quando sussiste un nesso diretto tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto.

 

Pertanto, nel caso in cui l’unica attività svolta dal prestatore consista nel fornire unicamente prestazioni senza corrispettivo diretto, non vi è base imponibile e l’operazione non è soggetta ad IVA.

 

Nel caso posto all’attenzione della Corte, il distacco è stato effettuato sulla base di un rapporto giuridico contrattuale in cui sono state scambiate due prestazioni giuridiche: il distacco di un dirigente della società distaccante presso la distaccataria a fronte del pagamento di questo servizio da parte della distaccataria. 

 

Secondo la giurisprudenza della Corte, sussiste un nesso diretto quando due prestazioni si condizionano reciprocamente, vale a dire quando l'una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l'altra, e viceversa.

 

Pertanto, ove il pagamento effettuato da parte della distaccataria degli importi che le sono stati fatturati dalla distaccante costituisse una condizione affinché quest'ultima distaccasse il dirigente, e visto che la distaccataria ha pagato tali importi come corrispettivo del distacco, si può sostenere che sussista un nesso diretto tra le due prestazioni.

 

Di conseguenza, è da ritenere che l'operazione sia stata effettuata a titolo oneroso e che quindi sia corretto assoggettarla ad IVA.

 

La sentenza conclude statuendo un principio di carattere generale: viola la legislazione comunitaria una normativa nazionale in base alla quale non siano ritenuti rilevanti ai fini IVA i distacchi di personale a fronte dei quali sia versato unicamente il rimborso del relativo costo e vi sia un rapporto di prestazione e controprestazione fra distaccante e distaccataria.

 

I principi della Corte di Giustizia sono stati successivamente recepiti in Italia da numerose sentenze della Corte di cassazione, le quali hanno affermato che ove sia ravvisabile un nesso di corrispettività, l'operazione è soggetta ad imposta indipendentemente dall'importo del corrispettivo. In questo modo, l’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/88 è stato disapplicato.

 

3. La novità normativa.

 

In questo contesto, è intervenuto l’art. 16-ter del DL. n. 131/2024 che, oltre a disporre l’abrogazione dell’art. 8, comma 35, della Legge n. 67/88 prevede che:

  • l’abrogazione opera con riguardo ai prestiti o distacchi di personale stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2025;

  • sono fatti salvi i comportamenti adottati dai contribuenti anteriormente a tale data in conformità alla sentenza della Corte di giustizia UE nella causa C-94/19 o in conformità all’art. 8, comma 35, per i quali non siano intervenuti accertamenti definitivi.

 

Nella sostanza, ai fini dell’assoggettamento o meno ad IVA, per i contratti di distacco del personale stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2025 occorre verificare se l’operazione consiste in una prestazione (il distacco) ed in una controprestazione (il pagamento di un corrispettivo).

 

Solo in tale caso, le somme corrisposte dalla distaccataria per avvalersi delle prestazioni del personale dell’impresa distaccante (anche se pari al puro costo del dipendente) saranno imponibili ad IVA con aliquota ordinaria del 22%. Mentre in caso contrario l’operazione sarà considerata fuori campo IVA.

 

3. I chiarimenti dell’Agenzia.

 

Sul tema, interviene ora la circolare n. 5/E del 16 maggio 2025. L’Agenzia, osserva in primo luogo che, ai fini IVA, il distacco di personale effettuato verso corrispettivo costituisce una prestazione di servizi ai sensi dell’art. 3, comma 3, del DPR. n. 633/72.

 

Correlando tale principio generale con i principi enunciati dai giudici comunitari, secondo cui sussiste nesso diretto fra distacco e pagamento del corrispettivo quando le due prestazioni si condizionano reciprocamente, cioè quando una è effettuata solo a condizione che lo sia anche l’altra, e viceversa, l’Agenzia sostiene che la somma di denaro pagata a fronte del distacco diviene corrispettivo dell’operazione rilevante ai fini IVA:

  • se il pagamento è considerato dalle parti condizione essenziale per l’esecuzione del distacco, e viceversa;

  • a prescindere dal suo ammontare, quindi anche se l’importo addebitato è inferiore al costo del personale distaccato.

 

Nel caso in cui, invece, il personale, per esigenze della distaccante, sia distaccato presso l’impresa utilizzatrice senza che per questa operazione sia previsto un corrispettivo specifico (neanche il rimborso, anche parziale, del costo sostenuto dal datore di lavoro), l’operazione effettuata a titolo gratuito nell’interesse della distaccante deve essere considerata fuori campo IVA.

 

In questo secondo caso, infatti, manca il presupposto (oggettivo) per l’applicazione dell’IVA in quanto la prestazione di servizi viene effettuata titolo gratuito.

 

A proposito della decorrenza delle novità, l’Agenzia sostiene che la modifica normativa si applica ai contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2025, pertanto:

  • alle operazioni effettuate in base ai contratti stipulati entro tale data continua ad applicarsi la normativa precedente;

  • alle operazioni effettuate a seguito dei rinnovi di contratti che intervengono successivamente al 1° gennaio 2025 si applica la nuova normativa, anche nel caso in cui tali rinnovi si riferiscano a contratti conclusi prima di tale data.

 

Allo scopo di individuare la disciplina applicabile sotto il profilo temporale, occorre fare riferimento alla data di stipula o di rinnovo dei contratti.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI



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