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Novità del D.L. 14.08.2020 n. 104 (c.d. decreto “Agosto”)


In data 14.08.2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. n. 104 (c.d. decreto “Agosto”), recante misure urgenti per il sostegno e rilancio dell’economia.

Il decreto, che si compone di 115 articoli, è entrato in vigore il 15.08.2020 e deve essere convertito in legge entro il 13.10.2020.

Di seguito viene fornita una prima analisi di alcuni articoli contenuti del D.L., ritenuti di maggior impatto ed interesse per le imprese ed i professionisti.

Art. 13: Indennità per il mese di maggio 2020 per i professionisti iscritti a casse di previdenza private


Al fine di dare completa attuazione all’art. 78 del DL 34/2020, è riconosciuta ai professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria un’indennità pari a 1.000,00 euro per il mese di maggio 2020.

Le condizioni per usufruire dell’indennità rimangono le medesime stabilite dall’art. 44 del D.L. 18/2020, che sono state dettagliate in precedenti circolari (si veda la circolare inviata in data 8 giugno).

Professionisti già beneficiari dell’indennità di aprile

Ai soggetti già beneficiari dell’indennità di aprile l’indennità di maggio è erogata in via automatica.

Professionisti che non hanno beneficiato dell’indennità di aprile

Per i soggetti che non hanno beneficiato dell’indennità di aprile, l’indennità per il mese di maggio è riconosciuta:

  • sulla base delle condizioni definite dal DM 29.5.2020, con aggiornamento del termine per la cessazione dell’attività, che è esteso dal 30.4.2020 al 31.5.2020;

  • previa presentazione all’ente di previdenza di apposita domanda, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto (ossia entro il 14.9.2020).

Art. 58: Contributo a fondo perduto per la filiera della ristorazione

L’articolo introduce un contributo a fondo perduto alle imprese in attività al 15.08.2020 (data di entrata in vigore del D.L.) avente codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale).

Il contributo in oggetto rileva per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche D.O.P. e I.G.P., valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.

E’ d’uopo evidenziare che per i soggetti che hanno avviato l’attività a partire dall’01.01.2019, tale contributo spetta anche in assenza del requisito della riduzione del fatturato.

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un’istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con apposito D.M. ancora da emanarsi.

Il contributo è erogato mediante il pagamento di un anticipo del 90% al momento dell’accettazione della domanda, a fronte della presentazione dei documenti fiscali certificanti gli acquisti effettuati, anche non quietanzati, nonché di una autocertificazione attestante la sussistenza dei requisiti richiesti e l’insussistenza delle condizioni ostative di cui all’art. 67 del DLgs. 159/2011.

Il saldo del contributo è corrisposto a seguito della presentazione della quietanza di pagamento, che deve essere effettuata con modalità tracciabile.

Art. 59: Contributo a fondo perduto per esercenti attività di vendita di beni e servizi nei centri storici turistici

Viene introdotto un nuovo contributo a fondo perduto ai soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di provincia o di città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in paesi esteri:

  • per i Comuni capoluogo di provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi comuni;

  • per i Comuni capoluogo di città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi comuni.

Il contributo spetta inoltre a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra:

  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020;

  • l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.

La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019. In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:

  • 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;

  • 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro;

  • 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro.

Il contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a:

  • 1.000 euro per le persone fisiche;

  • 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dall’1.7.2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.

L’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere superiore a 150.000,00 euro.

Al fine di richiedere tale contributo occorrerà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate.

Il contributo in esame non è cumulabile con il contributo per le imprese della ristorazione di cui all’art. 58 del D.L. “Agosto”, precedentemente illustrato.

Art. 65: Proroga moratoria per le PMI

Vengono prorogati al 31.01.2021 i termini di sospensione (originariamente previsti fino al 30.09.2020):

  • contenuti nell’art. 56 co. 2 lett. a), b) e c), co. 6 lett. a) e c) e co. 8 del DL 18/2020, che regola le misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese, inerenti la sospensione dei pagamenti delle rate di mutui e altri finanziamenti (per approfondimenti, si vedano le precedenti circolari inviate il 20 e 21 marzo);

  • previsti all’art. 37-bis co. 1 del DL 23/2020, sulle segnalazioni a sofferenza alla Centrale dei rischi e ai sistemi di informazioni creditizie per le imprese beneficiarie delle misure di cui all’art. 56 co. 2 DL 18/2020.

È, inoltre, stabilito che:

  • la proroga della moratoria operi automaticamente e senza alcuna formalità per le imprese già ammesse alle misure di sostegno citata, al 15.08.2020 (data di entrata in vigore del DL 104/2020);

  • la proroga non operi nell’ipotesi di rinuncia espressa dell’impresa beneficiaria, che deve pervenire al soggetto finanziatore entro il 30.09.2020;

  • le imprese che, al 15.8.2020 presentino esposizioni che non siano ancora state ammesse alle misure di sostegno finanziario di cui al co. 2 dell’art. 56, possono essere ammesse entro il 31.12.2020, secondo le condizioni e le modalità previste dall’art. 56;

  • nei confronti delle imprese che hanno avuto accesso alle misure di sostegno di cui all’art. 56 co. 2 del DL 18/2020, il termine di 18 mesi per l’avvio delle procedure esecutive, di cui all’art. 56 co. 8, decorra dal termine delle misure di sostegno di cui al co. 2, come novellato dalla presente disposizione.

Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione di scadenze, anche in considerazione della dilazione dei versamenti sospesi ai sensi dell’art. 97, lo Studio, attraverso i professionisti di riferimento, è a disposizione per supportare i clienti in un’ottica di programmazione di una corretta e sostenibile pianificazione finanziaria.

Art. 71: Modalità di svolgimento semplificate delle assemblee di società

L’articolo in esame prevede che, relativamente alle assemblee delle s.p.a., delle s.a.p.a., delle s.r.l., delle società cooperative e delle mutue assicuratrici convocate entro il 15.10.2020, continuino ad applicarsi le disposizioni dei co. 2 - 6 dell’art. 106 del DL 18/2020 il quale aveva riconosciuto, in estrema sintesi, la possibilità di:

  • convocare l’assemblea per approvare i bilanci entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio in deroga a quanto previsto dagli artt. 2364 co. 2 e 2478-bis c.c. o alle diverse disposizioni statutarie (co. 1);

  • prevedere, nelle s.p.a., nelle s.a.p.a., nelle s.r.l., nelle società cooperative e nelle mutue assicuratrici, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);

  • svolgere le assemblee anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (co. 2);

  • consentire, nelle s.r.l., anche in deroga a quanto previsto dall’art. 2479 co. 4 c.c. e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto (co. 3);

  • obbligare, in talune società (ad esempio, quelle quotate), alla partecipazione all’assemblea tramite il “rappresentante designato” (co. 4, 5 e 6).

Il successivo comma 7 dell’art. 106 del D.L. 18/2020 prevedeva che tale disposizione trovasse applicazione per le “assemblee convocate entro il 31.07.20 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19”; l’articolo in oggetto proroga quindi tale termine, portandolo al 15.10.2020.

Art. 77: Credito d’imposta locazioni immobili uso non abitativo – Modifiche

Vengono apportate due modifiche all’art. 28 del DL 34/2020, recante la disciplina del credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo.

  1. Strutture termali: il credito d’imposta ora spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente anche per le strutture termali;

  2. Il credito d’imposta viene esteso anche con riferimento al mese di giugno (e al mese di luglio per gli stagionali); viene quindi ora previsto che:

    1. il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;

    2. per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Art. 78: Abolizione seconda rata IMU per l’anno 2020 per alberghi, stabilimenti balneari, altri immobili del settore turistico, fiere, cinema e teatri

Con l’articolo in esame viene introdotta l’esenzione dal pagamento della seconda rata dell’IMU per l’anno 2020 relativamente agli immobili:

  • adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché agli immobili degli stabilimenti termali;

  • rientranti nella categoria catastale D/2, e relative pertinenze e installazioni funzionali, e agli immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

  • rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni;

  • rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;

  • destinati a discoteche, sale da ballo, night-club e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Nei casi sopraelencati non deve quindi essere versato nulla a titolo di IMU entro il 16.12.2020.

Si sottolinea come per le prime tre tipologie di immobili sopraelencate l’art. 177 del DL 34/2020 aveva già previsto l’esclusione dal pagamento della prima rata dell’IMU per l’anno 2020.

In ultimo, si evidenzia che, per gli anni 2021 e 2022, viene inoltre introdotta l’abolizione dell’IMU non per gli immobili accatastati in D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatro e sale per concerti e spettacoli, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Art. 81: Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari in favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche

Per l’anno 2020, è riconosciuto un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni, nei confronti di:

  1. leghe che organizzano campionati nazionali a squadre nell’ambito delle discipline olimpiche;

  2. società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi Olimpici e che svolgono attività sportiva giovanile.

Investimento agevolabile

L’investimento in campagne pubblicitarie deve essere:

  • di importo complessivo non inferiore a 10.000,00 euro;

  • effettuato dall’01.07.2020 al 31.12.2020, tramite strumenti di pagamento diversi dal contante;

  • destinato a leghe e società sportive professionistiche e società ed associazioni sportive dilettantistiche con ricavi ex art. 85 co. 1 lett. a) e b) del TUIR relativi al periodo d’imposta 2019 prodotti in Italia almeno pari a 200.000,00 euro e fino a un massimo di 15 milioni di euro.

Sono escluse le sponsorizzazioni nei confronti di soggetti che aderiscono al regime previsto dalla L. 398/9141.

Determinazione dell’agevolazione

Il credito d’imposta “teorico” è pari al 50% degli investimenti agevolabili effettuati, nel limite massimo complessivo di spesa pari a 90 milioni di euro.

Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, la norma agevolativa dispone che si procederà alla ripartizione tra i beneficiari in misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante come sopra calcolato, con un limite individuale per soggetto pari al 5% del totale delle risorse annue.

Modalità di utilizzo

Al fine di beneficiare dell’agevolazione è necessaria una preventiva istanza diretta al Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97.

Con un decreto di prossima emanazione saranno definite le disposizioni attuative dell’agevolazione (es. procedure di concessione, documentazione richiesta, ecc.).

Art. 97: Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi e delle ritenute non operate

Viene prevista la facoltà di rateizzare ulteriormente i versamenti sospesi e il pagamento delle ritenute non operate ai sensi degli artt. 126 e 127 del DL 34/2020 (per un elenco dei versamenti sospesi, si veda la circolare inviata in data 27 maggio).

In particolare, tutti i soggetti che hanno beneficiato della sospensione dei versamenti fiscali e contributivi, possono eseguire i versamenti che sono stati sospesi nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in alternativa:

  • in un’unica soluzione entro il 16.9.2020;

  • b) mediante rateizzazione, fino ad un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16.9.2020.

Il versamento del restante 50% può essere effettuato, senza applicazione di sanzioni e interessi, mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il pagamento della prima rata entro il 16.01.2021.

Tali modalità e termini si applicano anche in relazione al versamento, da parte dei soggetti percettori, delle ritenute non operate dal sostituto d’imposta.

In alternativa resta applicabile il precedente piano di rateizzazione, secondo il quale i suddetti versamenti possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 16.09.2020;

  • b) oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 16.09.2020.

Al fine di evitare un’eccessiva concentrazione di scadenze, anche in considerazione della moratoria prevista ai sensi dell’art. 65, lo Studio, attraverso i professionisti di riferimento, è a disposizione per supportare i clienti in un’ottica di programmazione di una corretta e sostenibile pianificazione finanziaria.

Art. 98: Rinvio del termine di versamento del secondo acconto IRPEF/IRES e IRAP per i soggetti ISA

Con l’articolo in esame, viene prorogato al 30.04.2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (si tratta del 2020, per i soggetti “solari”), limitatamente ai soggetti che rispettano entrambe le seguenti condizioni:

  1. esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);

  2. dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze (pari a 5.164.569 euro).

Possono beneficiare della proroga anche i contribuenti che:

  • applicano il regime forfetario di cui all’art. 1 co. 54-89 della L. 190/2014 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);

  • applicano il regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità di cui all’art. 27 co. 1 del DL 98/2011 (se svolgono attività economiche per le quali sono previsti gli ISA, ancorché siano esclusi dalla relativa applicazione);

  • presentano altre cause di esclusione o di inapplicabilità degli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell’attività, determinazione forfettaria del reddito, ecc.).

La proroga interessa anche i soggetti che:

  • partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;

  • devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.

Pertanto, possono beneficiare dei più ampi termini di versamento anche:

  • i soci di società di persone;

  • i collaboratori di imprese familiari;

  • i coniugi che gestiscono aziende coniugali;

  • i componenti di associazioni tra artisti o professionisti (es. professionisti con studio associato);

  • i soci di società di capitali “trasparenti”.

Requisito del calo del fatturato

La proroga in esame si applica soltanto a condizione che, nel primo semestre dell’anno 2020, l’ammontare del fatturato o dei corrispettivi sia diminuito di almeno il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Art. 99: Sospensione dei termini di riscossione

Viene modificato l’art. 68 del DL 83/2020, sancendo che la sospensione dei termini di pagamento derivanti da cartelle di pagamento riguarda quelle i cui termini di pagamento scadono tra l’08.03.2020 e il 15.10.2020 (nell’ultima versione della norma, il termine finale era fissato al 31.08.2020).

Di conseguenza, il pagamento dovrà avvenire entro il 30.11.2020.

Sarà possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo entro il 30.11.2020.

La menzionata sospensione riguarda anche gli avvisi di addebito INPS e, salvo diversa interpretazione delle amministrazioni locali, gli avvisi di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.

Per come è formulato l’art. 68 del DL 18/2020, la proroga riguarda anche gli accertamenti esecutivi in tema di imposte sui redditi, IVA e IRAP. Va però sottolineato che, secondo l’interpretazione fornita dalla circ. Agenzia delle Entrate del 20.03.2020 n. 5, tale sospensione non riguarda gli accertamenti esecutivi, che rimangono soggetti alla sola sospensione dei termini processuali (inerente altresì ai pagamenti) dell’art. 83 del DL 18/2020, che va dal 09.03.2020 all’11.05.2020.

Dilazione delle somme iscritte a ruolo

Le rate da dilazione dei ruoli che scadono dall’08.03.2020 al 15.10.2020 possono essere pagate, in unica soluzione, entro il 30.11.2020.

Inoltre, relativamente alle domande presentate sino al 15.10.2020, la decadenza dalla dilazione non si verifica a seguito del mancato pagamento di cinque rate anche non consecutive, ma di dieci.

Blocco dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni

Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR 602/73, gli enti e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare pagamenti di importo superiore a 5.000,00 euro, devono verificare presso Agenzia delle Entrate-Riscossione se il creditore risulta moroso.

In caso affermativo, l’ente pubblico deve sospendere il pagamento sino a concorrenza della morosità e l’Agente della Riscossione deve notificare un atto di pignoramento presso terzi.

Il D.L. 104/2020 proroga la sospensione della menzionata procedura dal precedente termine del 31.08.2020 al 15.10.2020, mentre la decorrenza della sospensione rimane invariata all’08.03.2020.

Sospensione delle attività esecutive e cautelari (proroga)

Le attività di riscossione e cautelari (pignoramenti, ipoteche, fermi) risultano sospese sino al 15.10.2020.

Sono parimenti sospesi sino al 15.10.2020 gli obblighi derivanti da pignoramenti presso terzi di salari, stipendi e pensioni.

Art. 109: Esenzione di TOSAP e COSAP per le imprese di pubblico esercizio – Proroga

Sono prorogate le agevolazioni per gli esercizi pubblici che erano state precedentemente introdotte dall’art. 181 del D.L. 34/2020 (c.d. decreto “Rilancio”), prevedendo l’esonero dal pagamento della TOSAP e del COSAP da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni di suolo pubblico a partire dall’01.05.2020 e fino al 31.12.2020 (in precedenza il termine era fissato al 31.10.2020).

Dall’01.05.2020 al 31.12.2020 non è inoltre dovuta l’imposta di bollo sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.

Fino al 31.12.2020, inoltre, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del D.Lgs. 42/2004.

Art. 110: Nuova rivalutazione dei beni d’impresa

Il decreto introduce una nuova rivalutazione dei beni di impresa che potrà essere posta in essere nel bilancio al 31.12.2020. In particolare, questa opzione può avere:

· rilevanza solo civilistica e contabile;

· oppure rilevanza anche fiscale, attraverso il versamento di un’imposta sostitutiva del 3% sui maggiori valori iscritti.

In altri termini, applicando questo nuovo regime, l’iscrizione di maggiori valori in bilancio non viene subordinata obbligatoriamente all’assoggettamento dei medesimi ad imposizione sostitutiva. La rilevanza fiscale della rivalutazione, infatti, potrà essere decisa in via autonoma nel momento in cui si intenda versare l’imposta per far valere i maggiori valori anche sotto il profilo fiscale.

Ambito soggettivo

La rivalutazione compete alle società di capitali e agli enti commerciali residenti che non adottano, per la redazione del bilancio, gli IAS/IFRS.

Attraverso il richiamo della norma all’art. 15 della L. 342/2000, possono applicare questo regime anche le società di persone commerciali, le imprese individuali, gli enti non commerciali residenti e i soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

Beni rivalutabili

Possono essere rivalutati i beni d’impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della L. 342/2000 (terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature, marchi, brevetti, partecipazioni in società controllate e collegate iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie) ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, che risultano dal bilancio dell’esercizio in corso al 31.12.2019.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell’esercizio in corso al 31.12.2020; inoltre, la medesima può essere effettuata distintamente per ciascun bene e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

Imposta sostitutiva del 3%

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, mediante il versamento di un’imposta sostitutiva nella misura del 3% per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.

L’imposta sostitutiva deve essere versata in un massimo di tre rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d’imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, e le successive in concomitanza con il versamento del saldo delle imposte dovute per i due anni successivi.

Riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti

I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva per la rivalutazione sono riconosciuti ai fini fiscali a partire dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2021.

In caso di rivalutazione efficace ai fini fiscali, quindi, a partire da questo esercizio i maggiori valori attribuiti ai beni rilevano ai fini:

  • della deducibilità degli ammortamenti;

  • della determinazione del plafond delle spese di manutenzione di cui all’art. 102 co. 6 del TUIR;

  • della disciplina delle società non operative di cui all’art. 30 della L. 724/94.

Invece, le plusvalenze e le minusvalenze sono calcolate avendo riguardo al costo dei beni “ante rivalutazione”, nel momento in cui la cessione degli stessi (o la destinazione a finalità estranee all’esercizio dell’impresa) avvenga in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita (ovvero, in data anteriore all’01.01.2024, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare).

Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione

Anche per la procedura di rivalutazione in commento, il saldo attivo di rivalutazione costituisce una riserva in sospensione d’imposta per le imprese in contabilità ordinaria che optano per la rilevanza fiscale dei maggiori valori attribuiti ai beni.

All’occorrenza, questi soggetti possono affrancare la riserva versando un’ulteriore imposta sostitutiva del 10%.

Resta fermo che attribuendo rilevanza esclusivamente “civilistica” alla rivalutazione, non si iscrive alcuna riserva in sospensione di imposta e non risulta necessario ricorrere all’affrancamento.

Per le imprese in contabilità semplificata, invece, valgono i chiarimenti contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate del 26.1.2001 n. 5 (§ 4.2), secondo cui non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all’evidenza di un dato (l’ammontare della riserva) desumibile dal bilancio.

Per questi ultimi, quindi, è esclusa la tassazione della riserva in caso di distribuzione.

Coordinamento con le altre discipline di rivalutazione dei beni di impresa

Si segnala che l’art. 1 co. 696 ss. della L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha introdotto una rivalutazione dei beni di impresa, efficace dal punto di vista fiscale, che doveva essere effettuata nel bilancio al 31.12.2019.

Ai sensi dall’art. 12-ter del DL 8.4.2020 n. 23 (conv. L. 40/2020) la rivalutazione in argomento può essere effettuata anche:

  • nel bilancio al 31.12.2020;

  • nel bilancio al 31.12.2021;

  • nel bilancio al 31.12.2022.

Infine, si ricorda che l’art. 6-bis del DL 23/2020 ha previsto che, per le imprese dei settori alberghiero e termale, la rivalutazione dei beni in argomento possa essere effettuata senza imposte sostitutive.

Art. 112: Erogazioni liberali in natura ai dipendenti - Incremento del limite di esclusione da tassazione

Limitatamente al periodo d’imposta 2020, l’importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall’azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell’art. 51 co. 3 del TUIR è elevato da 258,23 euro a 516,46 euro.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento.








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