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Novità del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter”)

Il D.L. 27.01.2022 n. 4 (c.d. decreto “Sostegni-ter), entrato in vigore il 27.01.2022, giorno stesso della sua pubblicazione sulla G.U. n. 21, prevede ulteriori misure ed agevolazioni per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emer­genza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19); di seguito ne vengono analizzate le principali.

N.B.: il D.L. è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.


1. Contributo a fondo perduto per le attività di commercio al dettaglio

L’art. 2 del D.L.in oggetto introduce un contributo a fondo perduto per il rilancio delle attività di commercio al dettaglio.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dell’agevolazione le imprese che:

  • svolgono in via prevalente le attività di commercio al dettaglio individuate mediante specifici codici ATECO;

  • hanno sede legale od operativa nel territorio dello Stato e risultano regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese per una delle attività agevolate;

  • hanno un ammontare di ricavi riferito al 2019 non superiore a 2 milioni di euro;

  • hanno subito una riduzione del fatturato nel 2021 non inferiore al 30% rispetto al 2019.

Codici ATECO

La seguente tabella riporta i codici ATECO rilevanti ai fini in esame.


Codice ATECO - Descrizione

47.19 Commercio al dettaglio in altri esercizi non specializzati

47.30 Commercio al dettaglio dicarburante per autotrazione in esercizi specializzati

47.43 Commercio al dettaglio di apparecchi audio e video in esercizi specializzati

47.5 Commercio al dettaglio di altri prodotti per uso domestico in esercizi specializzati

47.6 Commercio al dettaglio di articoli culturali e ricreativi in esercizi specializzati

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati

47.75 Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

47.76 Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi, fertilizzanti, animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

47.77 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria in esercizi specializzati

47.78 Commercio al dettaglio di altri prodotti (esclusi quelli di seconda mano) in esercizi specializzati

47.79 Commercio al dettaglio di articoli di seconda mano in negozi

47.82 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento, calzature e pelletterie

47.89 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti

47.99Altro commercio al dettaglio al di fuori di negozi, banchi o mercati


Misura del contributo

Il contributo è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile dei ricavi relativi al periodo d’imposta 2021 e l’ammontare medio mensile dei medesimi ricavi riferiti al periodo d’imposta 2019, come di seguito specificato:

  • 60%, per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 400.000 euro;

  • 50%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 400.000 e 1 milione di euro;

  • 40%, per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 e 2 milioni di euro.

Modalità di riconoscimento

Per usufruire del contributo è necessario presentare, esclusivamente in via telematica, un’istanza al Ministero dello Sviluppo economico (MISE), le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con provvedimento dello stesso Ministero.

In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il contributo verrà rideterminato in misura proporzionale alle risorse finanziare disponibili ed al numero di istanze ammissibili pervenute, tenendo conto delle diverse fasce di ricavi.


Limiti comunitari

I contributi sono concessi nel rispetto dei limiti previsti dalla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato, ovvero, successivamente al periodo di vigenza dello stesso, dal regolamento UE 1407/2013 relativo agli aiuti “de minimis”.


2. Contributo a fondo perduto per i settori wedding, intrat­tenimento, horeca e altri

L’art. 3 co. 2 del D.L.stanzia 40 milioni di euro per l’anno 2022 per la concessione di contributi a fondo perduto per i settori wedding, intrattenimento, Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA), di cui all’art. 1-ter del D.L. 73/2021.

Il contributo è destinato alle imprese che nell’anno 2021 hanno subito una riduzione dei ricavi non inferiore al 40% rispetto ai ricavi del 2019 e svolgono come attività prevalente una di quelle identificate dai seguenti codici ATECO:

  • 96.09.05 (Organizzazione di feste e cerimonie);

  • 56.10 (Ristoranti e attività di ristorazione mobile);

  • 56.21 (Fornitura di pasti preparati (catering per eventi));

  • 56.30 (Bar e altri esercizi simili senza cucina);

  • 93.11.2 (Gestione di piscine).

Per le imprese costituite nel corso del 2020, ai fini della verifica della riduzione va fatto riferimento all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi dei mesi del 2020 successivi a quello di apertura della partita IVA rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato / corrispettivi 2021.


3. Contributo a fondo perduto per le spese di sanificazione e prevenzione sostenute da enti sportivi

L’art. 9 co. 2 del DL 4/2022 istituisce un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per la sanificazione, la prevenzione e per l’effettuazione di test di diagnosi del COVID-19, nonché di ogni altra spesa sostenuta in applicazione dei protocolli sanitari emanati dagli Organismi sportivi e validati dalle autorità governative competenti per l’intero periodo dello stato di emergenza nazionale, a favore di:

  • società sportive professionistiche;

  • associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e società sportive dilettantistiche (SSD), iscritte al Registro nazionale delle associazioni e società dilettantistiche.


4. Contributo a fondo perduto per associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi

L’art. 9 co. 3 del D.L. istituisce un contributo a fondo perduto in favore delle associazioni sportive dilettantistiche (ASD) e delle società sportive dilettantistiche (SSD) maggiormente colpite dalle restrizioni introdotte con il D.L. 229/2021, con specifico riferimento ai predetti enti che gestisco­­no impianti sportivi. Una quota delle risorse è destinata a società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l’attività natatoria.

L’ Autorità delegata in materia di sport emanerà le disposizioni attuative del contributo in esame.


5. Detrazioni “edilizie” - Cessione della detrazione e sconto sul corrispettivo

L’art. 28 del decreto “Sostegni-ter” modifica la disciplina delle cessioni dei bonus edilizi contenuta nell’art. 121 co. 1 del D.L. 34/2020; la nuova formulazione consente, oltre allo sconto sul corrispettivo, solo una cessione del credito d’imposta.

In merito alle spese sostenute dal 2020 al 2024 per gli interventi edilizi agevolati è quindi possibile optare alternativamente:

  • per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pa­ri al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione;

  • per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione.

Regime transitorio

L’art. 28 co. 2 del D.L. in oggetto reca una disposizione di carattere transitorio per consentire in ogni caso “una ulteriore cessione” a terzi per quei “crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”.


6. Credito d’imposta per i canoni di locazione delle imprese del settore turistico

L’art. 5 prevede l’applicabilità del credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, limitatamente alle imprese del settore turistico, in relazione ai canoni di locazione versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, adattando le condizioni agevolative al nuovo periodo di riferimento.

N.B.: l’efficacia della misura è attualmente condizionata all’autorizzazione della Commissione europea.


La normativa vigente

Si ricorda che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020:

  • riguardava i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi/compensiinferiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente;

  • era pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di im­mobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili destinati alle medesime attività;

  • richiedeva che i conduttori avessero subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente (salvo limitate eccezioni concernenti i soggetti c.d. “calamitati” e i soggetti che abbiano iniziato l’attività dall’01.01.2019).

Settore turismo

Per il settore turismo, il credito d’imposta in esame aveva già assunto una fisionomia particolare, in virtù di alcune norme speciali. In particolare:

  • le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, hanno potuto godere del credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 da marzo (aprile se stagionali) 2020, fino al 31.07.2021 (cui ora si aggiungono tre ulteriori mesi nel 2022);

  • per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per le agenzie di viaggio e i tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente;

  • per le strutture turistico ricettive, il credito d’imposta relativo all’affitto d’azienda è determinato nella misura del 50% del canone.


Primi tre mesi del 2022 per il settore turistico

L’art. 5 del DL prevede che il credito d’imposta in esame spetta alle imprese del settore turistico, con le medesime modalità e condizioni indicate dall’art. 28 del D.L. 34/2020, in relazione ai canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 a condizione che vi sia una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.


La misura del credito

Ove si ottenesse l’autorizzazione europea, le imprese del settore turistico potranno godere di un credito d’imposta (nella misura del 60%, del 30% o del 50% a seconda dei casi):

  • per i canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo destinati all’attività o di affitto d’azienda (comprensiva di immobili destinati all’attività) versati con riferimento ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022;

  • a prescindere dall’ammontare di ricavi o compensi registrati;

  • purché abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2022 di almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’anno 2019.


Aiuti di Stato

Il credito d’imposta in esame trova applicazione nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emer­gen­za del COVID-19 (comunicazione Commissione europea 19.3.2020 C (2020) 1863 final, e succes­sive modifiche).

L’art. 5 del DL 4/2022 precisa che, a tal fine, gli “operatori economici presentano apposita auto­di­chiarazione all’Agenzia delle Entrate attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalle Sezioni 3.1 «Aiuti di importo limitato» (nel caso in oggetto dovrebbe applicarsi la soglia di 2,3 milioni di euro) e 3.12 «Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti» della predetta Comunicazione”.


7. Credito d’imposta per il settore tessile, della moda e degli accessori - Estensione dei beneficiari per il 2021

L’art. 3 co. 3 del decreto “Sostegni-ter” ha esteso a nuovi settori il credito d’imposta riconosciuto e disciplinato dall’art. 48-bis del D.L. 34/2020:

  • ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria che svolgono attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007:

o 47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”;

o 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”;

o 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”;

  • limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti “solari”);

  • nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 co. 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.


Ambito temporale dell’estensione

L’ampliamento dei beneficiari opera limitatamente al periodo d’imposta in corso al 31.12.2021 (anno 2021 per i soggetti “solari”); non mutano i settori beneficiari dell’incentivo con riferi­mento al periodo d’imposta in corso al 10.03.2020 (anno 2020 per i soggetti “solari”).


Attività economiche beneficiarie dell’agevolazione

A seguito dell’estensione illustrata, di seguito si fornisce un quadro completo delle attività beneficiarie dell’agevolazione:


Codice ATECO Descrizione

13.10.00 Preparazione e filatura di fibre tessili

13.20.00 Tessitura

13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia

13.92.10 Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l’arredamento

13.92.20 Fabbricazione di articoli in materie tessili nca

13.93.00 Fabbricazione di tappeti e moquette

13.94.00 Fabbricazione di spago, corde, funi e reti

13.95.00 Fabbricazione di tessuti non tessuti e di articoli in tali materie (esclusi gli articoli di abbigliamento)

13.96.10 Fabbricazione di nastri, etichette e passamanerie di fibre tessili

13.96.20 Fabbricazione di altri articoli tessili tecnici ed industriali

13.99.10 Fabbricazione di ricami

13.99.20Fabbricazione di tulle, pizzi e merletti

13.99.90 Fabbricazione di feltro e articoli tessili diversi

14.11.00 Confezione di abbigliamento in pelle e similpelle

14.12.00Confezione di camici, divise ed altri indumenti da lavoro

14.13.10 Confezione in serie di abbigliamento esterno

14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

14.19.10 Confezioni varie e accessori per l’abbigliamento

14.19.21 Fabbricazione di calzature realizzate in materiale tessile senza suole applicate

14.19.29 Confezioni di abbigliamento sportivo o di altri indumenti particolari

14.20.00 Confezione di articoli in pelliccia

14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan ed altri articoli simili a maglia

15.11.00 Preparazione e concia del cuoio e pelle; preparazione e tintura di pellicce

15.12.01 Fabbricazione di frustini e scudisci per equitazione

15.12.09 Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria

15.20.10 Fabbricazione di calzature

15.20.20 Fabbricazione di parti in cuoio per calzature

16.29.11 Fabbricazione di parti in legno per calzature

16.29.12 Fabbricazione di manici di ombrelli, bastoni e simili

20.42.00 Fabbricazione di prodotti per toletta: profumi, cosmetici, saponi e simili

20.59.60 Fabbricazione di prodotti ausiliari per le industrie tessili e del cuoio

32.12.10 Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria in metalli preziosi o rivestiti di metalli preziosi

32.12.20 Lavorazione di pietre preziose e semipreziose per gioielleria e per uso industriale

32.13.01 Fabbricazione di cinturini metallici per orologi (esclusi quelli in metalli preziosi)

32.13.09 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili nca

32.50.50 Fabbricazione di armature per occhiali di qualsiasi tipo; montatura in serie di occhiali comuni

32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

47.51 Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati (solo per il 2021)

47.71 Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati (solo per il 2021)

47.72 Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati (solo per il 2021)


8. Credito d’imposta per campagne pubblicitarie e sponsoriz­za­zioni in società e associazioni sportive - proroga

L’art. 9 co. 1 del D.L. in oggetto estende agli investimenti pubblicitari effettuati dall’01.01.2022 al 31.03.2022 il credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie e sponsorizzazioni in società e associazioni sportive disciplinatodall’art. 81 del D.L. 104/2020.


9. Credito d’imposta per investimenti “4.0” con obiettivi di transizione ecologica

L’art. 10 modifica l’art. 1 co. 1057-bis della L. 178/2020 (recante le misure del credito d’imposta investimenti in beni materiali “4.0” per il periodo 2023-2025), prevedendo che in rela­zione agli investimenti “inclusi nel PNRR, diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione eco­lo­gica”, individuati con un successivo decreto del Ministro dello Sviluppo economico, il credito d’im­posta è riconosciuto nella misura del 5% del costo per la quota superiore a 10 milioni di tali investimenti, fino al limite massimo di 50 milioni di euro.


10. Credito d’imposta per imprese “energivore”

L’art. 15 introduce un credito d’imposta, pari al 20% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022, a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al DM 21.12.2017, i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per KWh superiore al 30% relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa.


11. Disposizioni relative agli aiuti di stato

Viene previsto l’adeguamento dell’art. 54 del D.L. 34/2020 ai nuovi massimali previsti alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo per gli aiuti di stato, per cui le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali, le Camere di Commercio possono adottare misure di aiuto, a valere sulle proprie risorse, ai sensi della sezione 3.1 del Quadro temporaneo, fino a un importo di 2,3 milioni di euro per impresa, in luogo del precedente limite di 1,8 milioni di euro (fermo restando i diversi limiti per le imprese del settore pesca e acquacoltura, pari a 345.000 euro, e della produzione primaria di prodotti agricoli, pari a 290.000 euro). Viene inoltre modificato l’art. 60-bis del DL 34/2020 relativo agli aiuti per i costi fissi non coperti, aumentando il massimale a 12 milioni di euro per impresa (in luogo del precedente massimale di 10 milioni di euro).


12. Detrazioni IRPEF per i familiari a carico - Coordinamento con il nuovo assegno unico e universale per i figli

A de­correre dall’01.03.2022, a seguito dell’introduzione dell’assegno unico e universale per i figli:

  • le detrazioni IRPEF per i figli a carico, di cui all’art. 12 co. 1 lett. c) del TUIR, sono applicabili solo in riferimento ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni;

  • in relazione ai figli a carico di età pari o superiore a 21 anni che siano disabili, le detrazioni IRPEF dell’art. 12 del TUIR sono applicabili in aggiunta all’assegno unico e universale (che per i figli disabili spetta senza limiti di età), ma vengono abrogate le maggiorazioni delle detrazioni precedentemente previste per i figli a carico disabili.


Oneri deducibili o detraibili sostenuti per i figli fiscalmente a carico e welfare aziendale

La sostituzione delle detrazioni d’imposta per figli a carico, di cui all’art. 12 del TUIR, con il nuovo assegno unico e universale, non produce effetti in relazione alle altre disposizioni che fanno riferimento:

  • agli oneri deducibili o detraibili sostenuti nell’interesse dei fa­miliari fiscalmente a carico (artt. 10 co. 2 e 15 co. 2 del TUIR); pertanto, ad esempio, i genitori potranno continuare a beneficiare della detrazione d’im­posta per le spese sanitarie, scolastiche o universitarie sostenute nell’interesse dei figli che si trovino nelle condizioni per essere considerati fiscalmente a carico, anche se non beneficiano più della detrazione d’imposta ex art. 12 del TUIR, in quanto sostituita dal­l’as­segno unico e universale;

  • all’esclusione dal reddito di lavoro dipendente di somme corrisposte, di cessioni di beni o di prestazioni di servizi in relazione ai familiari del lavoratore, anche nell’ambito del c.d. “welfare aziendale” (art. 51 del TUIR).


13. Attività di discoteche e sale da ballo - Sospensione versa­menti IVA e ritenute in scadenza a gennaio 2022

Per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, che esercitano attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati e che hanno dovuto sospendere l’attività nel periodo dal 25.12.2021 al 31.1.2022 (come previsto dall’art. 6 co. 2 del D.L. 221/2021), è stata disposta la sospensione dei termini dei versamenti che scadono nel mese di gennaio 2022 relativi:

  • all’IVA;

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73;

  • alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale all’IRPEF.

I versamenti eventualmente sospesi dovranno essere corrisposti in un’unica soluzione entro il 16.09.2022, senza applicazione di sanzioni e interessi.


14. Proroga per l’utilizzo del c.d. “bonus terme”

L’art. 6 stabilisce che i buoni per l’acquisto di servizi termali di cui all’art. 29-bis del DL 14.8.2020 n. 104, non fruiti alla data dell’08.01.2022, sono utilizzabili entro la data del 31.03.2022.

Si ricorda che:

  • in capo al beneficiario i buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile e non rilevano ai fini del computo del valore ISEE;

  • l’ente termale, previa emissione della relativa fattura, può chiedere il rimborso del valore del buono fruito dall’utente non oltre 120 giorni dal termine dell’erogazione dei servizi termali.



A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



Circolare 06_Novità del DL 27.1.2022 n. 4 (c.d. decreto Sostegni-ter)
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