Legge di Bilancio 2025 – IRES premiale.
- lo Staff

- 9 set
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Circolare 55 | 2025
Reggio Emilia, 8/09/2025
Per effetto della Legge di bilancio 2025, quest’anno è possibile applicare al reddito d’impresa un’aliquota IRES premiale del 20% sul reddito d’impresa, al ricorrere di particolari condizioni.
Con il Decreto Ministeriale 8 agosto 2025 sono state stabilite le disposizioni attuative della nuova agevolazione.
1. Beneficiari.
Accedono alla nuova agevolazione le società e gli enti di cui all’art. 73, comma 1, lett. a), b) e d) del TUIR, quindi essenzialmente:
- le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché i trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.
Tali soggetti possono fruire dell’aliquota IRES premiale anche se partecipano ad un consolidato fiscale nazionale ed anche in caso di opzione per la trasparenza fiscale di cui all’art. 115 TUIR.
Gli enti non commerciali e gli altri soggetti di cui all’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR accedono alla nuova agevolazione solo limitatamente all’IRES dovuta sul reddito d’impresa.
2. Soggetti esclusi.
Restano esclusi dalla riduzione dell’aliquota IRES le società e gli enti che:
a) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, il 2025):
- sono in liquidazione ordinaria o sono assoggettati a procedure concorsuali di natura liquidatoria;
- determinano il loro reddito imponibile anche parzialmente, sulla base di regimi forfetari;
b) nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 applicano il regime di contabilità semplificata.
3. Condizioni per accedere all’agevolazione.
In primo luogo, l’aliquota IRES agevolata del 20% spetta al ricorrere delle seguenti condizioni:
a) una quota non inferiore all’80% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 deve essere accantonata ad un’apposita riserva;
b) una quota non inferiore al 30% degli utili accantonati di cui al punto precedente e comunque non inferiore al 24% degli utili dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023 deve essere destinata ad investimenti per l’acquisto, anche in leasing, di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate in Italia; deve trattarsi di investimenti agevolabili ai fini dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0 e realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2025 e fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2025 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024), quindi il 31 ottobre 2026. In ogni caso, gli investimenti non devono essere inferiori a 20.000 euro.
A proposito del primo requisito, il nuovo decreto prevede che si considera accantonato ad apposita riserva tutto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2024 destinato a finalità diverse dalla distribuzione ai soci, compresa la copertura di perdite d’esercizio.
A tal fine, si considerano distribuiti ai soci anche gli eventuali acconti di cui all’art. 2433 bis del Codice Civile riguardanti lo stesso esercizio.
Con riguardo al secondo requisito, il nuovo decreto chiarisce che l’ammontare minimo degli investimenti rilevanti deve essere determinato in misura pari al maggiore fra:
a) il 30% dell’utile accantonato;
b) 24% dell’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2023;
c) 20.000 euro.
È inoltre previsto che il beneficio spetti a particolari condizioni legate agli incrementi della base occupazionale.
In particolare, ai fini dell’agevolazione è anche necessario che:
a) nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024:
1) il numero di unità lavorative per anno non sia diminuito rispetto alla media del triennio precedente;
2) siano effettuate nuove assunzioni di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato che costituiscano incremento occupazionale in misura pari ad almeno l’1% del numero di dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2024 e comunque in misura non inferiore ad un lavoratore dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b) l’impresa non abbia fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni nel 2024 o nel 2025, ad eccezione dell’integrazione salariale ordinaria corrisposta in situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all'impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali.
Con riguardo al requisito legato al numero di unità lavorative che non devono diminuire rispetto alla media del triennio precedente, il nuovo decreto chiarisce che la verifica deve essere effettuata confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno dell’ultimo mese del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 con quello medio dei trentasei mesi precedenti, escludendo dal computo della base occupazionale media i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro per effetto di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Per i soggetti con periodo coincidente con l’anno civile, quindi, è necessario confrontare le unità lavorative per anno determinate in relazione al mese di dicembre 2025 con la media aritmetica semplice delle unità lavorative per anno determinate in relazione ai dati mensili riferiti al periodo che decorre dal 1° dicembre 2022 al 30 novembre 2025.
4. Cause di decadenza dall’agevolazione.
I beneficiari decadono dall’agevolazione, e quindi devono restituirla, nei casi in cui:
- entro il secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (quindi per i “soggetti solari”, entro il 31 dicembre 2026) la quota di utile 2024 accantonata a riserva sia distribuita;
- i beni strumentali oggetto di investimento siano dismessi, ceduti a terzi o destinati a usi estranei all’attività d’impresa, ovvero destinati a stabilimenti e strutture produttive localizzate all’estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, entro il quinto periodo d’imposta successivo a quello in cui è stato realizzato l’investimento.
5. Durata dell’agevolazione e convivenza con il Concordato Preventivo Biennale.
L’agevolazione è applicabile solo per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024, quindi nella generalità dei casi solo per il 2025.
La relazione illustrativa al Decreto in commento chiarisce che l’agevolazione opera anche per le società che optano per il concordato preventivo biennale, limitatamente alla quota di reddito 2025 soggetta a tassazione ordinaria.
6. Modalità di calcolo degli acconti.
L’acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, quindi, in generale, per il 2026, deve essere determinato senza tener conto dell’agevolazione in commento.
A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.
SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


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