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Legge di bilancio 2022 - Principali novità in materia fiscale e agevolativa – Parte 1.

Sul S.O. n. 49 alla G.U. 31.12.2021 n. 310 è stata pubblicata la L. 30.12.2021 n. 234 (legge di bilancio 2022), in vigore dall’1.1.2022.

Di seguito forniamo un primo approfondimento in merito alle principali novità in materia fiscale e agevolativa, rivolto principalmente ad imprese e professionisti.

Seguirà un secondo approfondimento, rivolto alle persone fisiche prive di partita IVA.



1. RIFORMA DELL’IRPEF - MODIFICA DEGLI SCAGLIONI, DELLE ALIQUOTE E DELLE DETRAZIONI D’IMPOSTA PER TIPOLOGIE REDDITUALI - MODIFICHE AL “TRATTAMENTO INTEGRATIVO DELLA RETRIBUZIONE”


Viene prevista una riforma dell’IRPEF allo scopo di ridurre il c.d. “cuneo fiscale” e l’imposizione fiscale, che prevede:

  • la rimodulazione degli scaglioni di reddito imponibile e delle aliquote applicabili, di cui all’art. 11 co. 1 del TUIR;

  • la modifica delle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR;

  • la modifica del “trattamento integrativo della retribuzione”.

Nuovi scaglioni di reddito imponibile e aliquote IRPEF

Ai sensi del nuovo art. 11 co. 1 del TUIR, le aliquote IRPEF applicabili agli scaglioni di reddito imponibile si riducono da 5 a 4, così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro à 23%;

  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro à 25%;

  • oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro à 35%;

  • oltre 50.000,00 euro à 43%.

In precedenza, invece, le aliquote IRPEF erano così articolate:

  • fino a 15.000,00 euro à 23%;

  • oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro à 27%;

  • oltre 28.000,00 euro e fino a 55.000,00 euro à 38%;

  • oltre 55.000,00 euro e fino a 75.000,00 euro à 41%;

  • oltre 75.000,00 euro à 43%.

Modifiche alle detrazioni d’imposta per tipologie reddituali

Vengono modificate le detrazioni d’imposta per tipologie reddituali, di cui all’art. 13 del TUIR, mantenendo la precedente suddivisione relativa:

  • ai redditi di lavoro dipendente (escluse le pensioni) e ad alcuni redditi assimilati;

  • ai redditi derivanti da pensioni;

  • ai redditi derivanti dagli assegni periodici percepiti dal coniuge separato o divorziato;

  • agli altri redditi assimilati al lavoro dipendente, ai redditi di lavoro autonomo, ai redditi d’impresa minore e ad alcuni redditi diversi.

Viene abrogata l’ulteriore detrazione IRPEF prevista dall’art. 2 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati, con un reddito complessivo superiore a 28.000 euro e fino a 40.000 euro, in quanto “assorbita” dalle nuove detrazioni di cui all’art. 13 del TUIR.


Modifiche al “trattamento integrativo della retribuzione”

A seguito della suddetta riforma dell’IRPEF, viene modificata la disciplina del “trattamento integrativo della retribuzione” previsto dall’art. 1 del DL 3/2020 a favore dei titolari di redditi di lavoro dipendente (esclusi i pensionati) e di alcuni redditi assimilati (c.d. “bonus di 100 euro al mese”).

Il limite di reddito complessivo per poter beneficiare del “trattamento integrativo della retribuzione” viene ridotto, in generale, da 28.000 a 15.000 euro.

Per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 15.000 ma non a 28.000 euro, viene invece introdotta una particolare “clausola di salvaguardia” al fine di tutelare situazioni di “incapienza”; il “trattamento integrativo della retribuzione” viene infatti riconosciuto per un ammontare:

  • determinato in misura pari alla differenza tra la somma di determinate detrazioni d’imposta e l’IRPEF lorda;

  • comunque non superiore a 1.200 euro annui.

Decorrenza delle nuove disposizioni

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono entrate in vigore l’01.1.2022 e si applicano quindi a decorrere dal periodo d’imposta 2022 (modello 730/2023 o REDDITI PF 2023).

Per il periodo d’imposta 2021 (modello 730/2022 o REDDITI PF 2022) restano applicabili le precedenti disposizioni.


Effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati

Le nuove disposizioni in materia di IRPEF sono già applicabili in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati relativi al periodo d’imposta 2022, ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 600/73.



2. ESCLUSIONE DA IRAP DI PROFESSIONISTI E IMPRENDITORI INDIVIDUALI


A decorrere dal periodo d’imposta 2022, l’IRAP non è più dovuta dalle persone fisiche esercenti:

  • attività commerciali;

  • arti e professioni.

Restano invece soggetti ad IRAP gli altri contribuenti che già ora scontano l’imposta (es. società di capitali, società di persone, enti commerciali e non commerciali, studi associati e associazioni tra professionisti).


Professionisti e imprenditori già esclusi da IRAP

Prima del 2022, risultano già esclusi da IRAP i professionisti e i “piccoli” imprenditori che, in alternativa:

  • si avvalgano del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011;

  • siano privi di autonoma organizzazione (ex art. 2 del DLgs. 446/97), secondo la nozione delineata nel corso degli anni dalla giurisprudenza di legittimità e di merito (o, per i medici convenzionati con strutture ospedaliere, dall’art. 1 co. 1-bis del DLgs. 446/97).

Ultimi adempimenti relativi al 2021

Se ancora soggette ad IRAP nel 2021, le persone fisiche esercenti attività d’impresa ed arti e professioni nel 2022 dovranno ancora:

  • presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30.11.2022;

  • versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30.6.2022 (ovvero entro il 22.8.2022, con la maggiorazione dello 0,4%).

Non sono invece più dovuti gli acconti relativi al 2022.



3. MODIFICA ALLA DISCIPLINA DELLE ADDIZIONALI REGIONALI E COMUNALI ALL’IRPEF


Vengono differiti alcuni termini relativi alle addizionali regionali e comunali all’IRPEF per l’anno 2022, in particolare:

  • viene differito al 31.3.2022 il termine previsto per l’approvazione, da parte delle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle aliquote dell’addizionale regionale all’IRPEF, al fine di adeguarle alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF, e per la loro pubblicazione sui relativi bollettini ufficiali;

  • il termine stabilito per i Comuni per adeguare gli scaglioni e le aliquote dell’addizionale comunale all’IRPEF alla nuova articolazione degli scaglioni di reddito IRPEF viene differito al 31.3.2022 oppure, in caso di scadenza successiva, al termine di approvazione del bilancio di previsione;

  • viene differito al 13.5.2022 il termine per la trasmissione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, dei dati contenuti nei provvedimenti di variazione delle addizionali regionali all’IRPEF, al fine della pubblicazione sull’apposito sito informativo.

Aumento delle addizionali comunali all’IRPEF per il ripianamento del disavanzo dei Comuni capoluogo di Città metropolitana

Ai Comuni capoluogo di Città metropolitana, con un disavanzo pro-capite superiore a 700 euro (es. Torino, Napoli, Reggio Calabria e Palermo), viene riconosciuto un contributo per il periodo 2022-2042, la cui erogazione è subordinata alla sottoscrizione, entro il 15.2.2022, di un Accordo per il ripianamento del disavanzo e per il rilancio degli investimenti. Attraverso tale Accordo il Comune si impegna ad assicurare risorse proprie da destinare al ripianamento del disavanzo e al rimborso dei debiti finanziari.

Una delle misure previste a tale fine è l’istituzione di un incremento dell’addizionale comunale all’IRPEF, anche in misura superiore al limite massimo dello 0,8%, senza che sia previsto un “tetto” a tale incremento.



4. SOSTITUZIONE DEL PATENT BOX CON LA NUOVA “SUPER DEDUZIONE” DEI COSTI DI RICERCA E SVILUPPO


Rispetto alla versione originaria dell’art. 6 del DL 146/2021 convertito:

  • le nuove disposizioni sulla “super deduzione” si applicano dalle opzioni relative al periodo d’imposta 2021 (soggetti “solari”);

  • non sono più esercitabili le opzioni Patent box con riferimento ai periodi d’imposta 2021 e successivi;

  • la misura percentuale della maggiorazione è stata incrementata al 110%;

  • sono esclusi dai beni agevolabili i marchi d’impresa e il know how;

  • è stato eliminato il divieto di cumulo con il credito d’imposta ricerca e sviluppo.


5. CREDITO D’IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI


Viene prorogato dal 2022 al 2025 il credito d’imposta per investimenti in beni materiali e immateriali “4.0”, con modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.


Credito d’imposta per i beni materiali “4.0”

Per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi “4.0”, compresi nell’Allegato A alla L. 232/2016, effettuati dal 2023 al 2025, il credito d’imposta è riconosciuto (solo alle imprese) nella misura del:

  • 20% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;

  • 10% del costo, per la quota di investimenti tra 2,5 e 10 milioni di euro;

  • 5% del costo, per la quota di investimenti tra 10 e 20 milioni di euro.

Credito d’imposta per i beni immateriali “4.0”

Il credito d’imposta per gli investimenti in beni immateriali “4.0”, compresi nell’Allegato B alla L. 232/2016, è riconosciuto:

  • per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023, nella misura del 20%, con limite massimo annuale di costi pari a 1 milione di euro;

  • per gli investimenti effettuati nel 2024, nella misura del 15%, con un limite di costi ammissibili pari a 1 milione di euro;

  • per gli investimenti effettuati nel 2025, nella misura del 10%, con un limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.



6. CREDITO D’IMPOSTA PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE


Viene prorogato il credito d’imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative, con alcune modifiche in merito alla misura dell’agevolazione.

In particolare:

  • il credito d’imposta per investimenti in ricerca e sviluppo viene prorogato fino al 2031, mantenendo fino al 2022 la misura già prevista (20%, nel limite di 4 milioni di euro); per i successivi periodi d’imposta fino al 2031, la misura è del 10% e nel limite di 5 milioni di euro;

  • il credito d’imposta per le attività di innovazione tecnologica e di design e ideazione estetica è prorogato fino al 2025, mantenendo per i periodi d’imposta 2022 e 2023 la misura del 10% e prevedendo per i periodi d’imposta 2024 e 2025 la misura del 5%, fermo restando il limite annuo di 2 milioni di euro;

  • per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è prorogato fino al 2025 ed è riconosciuto:

– per il 2022, nella misura già prevista del 15%, nel limite di 2 milioni di euro;

– per il 2023, nella misura del 10% nel limite massimo annuo di 4 milioni di euro;

– per il 2024 e il 2025, nella misura del 5% nel limite annuale di 4 milioni di euro.



7. CREDITO D’IMPOSTA PER LA QUOTAZIONE DELLE PMI


Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta sui costi di consulenza relativi alla quotazione delle PMI, riducendo l’importo massimo da 500.000 a 200.000 euro.



8. SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI - ESTENSIONE AL BILANCIO 2021


Viene esteso anche ai bilanci relativi all’esercizio 2021 il regime derogatorio di cui all’art. 60 co. 7-bis ss. del DL 104/2020 convertito, che ha consentito ai soggetti che redigono il bilancio in base alle disposizioni del codice civile di sospendere (in misura variabile da zero fino al 100%) gli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali nei bilanci relativi all’esercizio 2020.

La sospensione si applica, nell’esercizio 2021, per i soli soggetti che, nell’esercizio 2020, non hanno effettuato il 100% dell’ammortamento.

La stessa sembrerebbe, quindi, preclusa ai soggetti che hanno sospeso soltanto una parte della quota di ammortamento.



9. RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA E RIALLINEAMENTO DEI VALORI CIVILI E FISCALI


Con alcune modifiche all’art. 110 del DL 104/2020 si stabilisce che, per i maggiori valori imputati ai marchi e all’avviamento nei bilanci 2020 in base a tale disciplina, la deducibilità degli ammortamenti è effettuata in misura non superiore ad un cinquantesimo per periodo d’imposta. Quindi, se ad esempio è stato riallineato il valore dell’avviamento per 9 milioni di euro, per ciascun anno dal 2021 al 2070 possono essere dedotti ammortamenti per 180.000 euro (1/50 di 9 milioni).

È possibile mantenere l’ammortamento per diciottesimi, ma solo dietro il versamento di una ulteriore imposta sostitutiva, a scaglioni dal 12% al 16%, al netto dell’imposta sostitutiva del 3% pagata per la rivalutazione o per il riallineamento. Se viene prescelta tale opzione, per ciascun anno dal 2021 al 2038 possono essere dedotti ammortamenti per 500.000 euro (1/18 di 9 milioni).

Una terza opzione è quella di revocare, anche parzialmente, la disciplina fiscale della rivalutazione o del riallineamento, con modalità e termini che verranno stabiliti da un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate. All’impresa che rinuncia agli effetti della rivalutazione o del riallineamento l’imposta sostitutiva del 3% pagata viene rimborsata, o ne è ammesso l’utilizzo in compensazione nel modello F24.


Beni diversi dai marchi e dall’avviamento

Non vi sono modifiche alla disciplina della rivalutazione o del riallineamento, se l’impresa ha deciso di sfruttare tali agevolazioni nei bilanci 2020 con riferimento:

  • ai beni materiali;

  • ai beni immateriali diversi da marchi e avviamento (brevetti, software, know-how, diritti di utilizzazione delle prestazioni dei calciatori, ecc.);

  • alle partecipazioni.



10. INCENTIVO ALLE AGGREGAZIONI AZIENDALI


Viene prorogato, con modifiche, l’incentivo alle aggregazioni aziendali, prevedendo che, nelle ipotesi di fusione, scissione o conferimento d’azienda, con progetto approvato o deliberato dall’organo amministrativo tra l’1.1.2021 e il 30.6.2022, sia consentita, in capo ai soggetti aventi causa, la trasformazione in credito d’imposta delle attività per imposte anticipate (DTA), anche se non iscritte in bilancio, riferite alle perdite fiscali e alle eccedenze ACE.

Viene introdotto l’ulteriore limite, in valore assoluto, dell’ammontare di DTA trasformabili, pari a 500 milioni di euro.

Viene altresì eliminata, per il 2022, la possibilità di accedere al c.d. “bonus aggregazioni” di cui all’art. 11 del DL 34/2019.


11 TERRENI DEI COLTIVATORI DIRETTI E IAP - PROROGA DELL’ESENZIONE IRPEF


Viene prorogata anche per il 2022 l’agevolazione prevista dal co. 44 dell’art. 1 della L. 232/2016 per i coltivatori diretti (CD) e per gli imprenditori agricoli professionali (IAP) di cui all’art. 1 del DLgs. 99/2004, iscritti nella previdenza agricola, in relazione ai redditi fondiari dei terreni da loro posseduti e condotti.


Redditi fondiari per i terreni dei CD e IAP dal 2017 al 2022

Dal 2017 e fino al 2022, la disciplina fiscale dei terreni in argomento è quindi la seguente:

  • i terreni posseduti e condotti da CD o IAP sono esenti da IRPEF sia per il reddito dominicale che per il reddito agrario;

  • i terreni che vengono affittati per coltivarli continuano a generare reddito dominicale in capo al proprietario, mentre l’esenzione dall’IRPEF si applica sul reddito agrario in capo ai CD o IAP.



12. LIMITE ANNUO DI CREDITI UTILIZZABILI IN COMPENSAZIONE NEL MODELLO F24 O RIMBORSABILI IN CONTO FISCALE - INCREMENTO A 2 MILIONI DI EURO A REGIME


Viene disposto l’innalzamento a 2 milioni di euro, a decorrere dall’01.1.2022, del limite annuo, previsto dall’art. 34 co. 1 della L. 388/2000, dell’ammontare, cumulativo, dei crediti d’imposta e contributivi che possono essere:

  • utilizzati in compensazione “orizzontale” nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97;

  • ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. “semplificata”.

La legge di bilancio 2022 mette quindi a regime il limite di 2 milioni di euro già previsto, per il solo anno 2021, dall’art. 22 del DL 73/2021.

Si ricorda che, per il solo anno 2020, il limite in esame era stato incrementato da 700.000 a un milione di euro (art. 147 del DL 34/2020).


Subappaltatori edili

Il limite di 2 milioni di euro “assorbe” quindi il limite di un milione di euro previsto, a regime, per i subappaltatori edili, qualora il volume d’affari registrato nell’anno precedente sia costituito, per almeno l’80%, da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto (art. 35 co. 6-ter del DL 223/2006).


Crediti d’imposta agevolativi

Il limite di cui all’art. 34 della L. 388/2000 non è applicabile ai crediti d’imposta concessi per effetto di disposizioni di agevolazione o di incentivo fiscale (cfr. R.M. 24.5.99 n. 86), per i quali tuttavia vige l’apposito limite di 250.000 euro introdotto dall’art. 1 co. 53 della L. 244/2007 (salvo esplicite esclusioni dalla sua applicazione).



13. SOSPENSIONE DEI TERMINI DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI DEL PROFESSIONISTA PER MALATTIA O INFORTUNIO

In caso di malattia o infortunio del professionista anche non connessi al lavoro, è prevista:

  • la sospensione della decorrenza dei termini relativi agli adempimenti tributari a carico del professionista;

  • l’esclusione di responsabilità, e delle relative sanzioni per il professionista e il cliente, per i termini tributari che scadono nei 60 giorni successivi all’evento.


Sospensione dei termini

In caso di:

  • malattia o infortunio del professionista, anche non connessi al lavoro, da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni ai sensi dell’art. 2 del DPR 30.6.65 n. 1124,

  • parto prematuro della libera professionista,

  • interruzione della gravidanza oltre il terzo mese,

  • decesso del libero professionista,

sono sospesi i termini relativi agli adempimenti tributari dal giorno del ricovero in ospedale (o dal giorno d’inizio delle cure domiciliari) fino a 30 giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari (per il parto prematuro, la sospensione decorre dal giorno del ricovero per il parto; in caso di interruzione della gravidanza, dal giorno successivo all’interruzione della gravidanza; in caso di morte del professionista, la sospensione ha durata di 6 mesi dalla data del decesso).

Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione e, per le somme dovute a titolo di tributi, si applicano gli interessi al tasso legale per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.


Esclusione della responsabilità

In caso di ricovero (o cure domiciliari) per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, al libero professionista o al suo cliente non è imputata alcuna responsabilità per la scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l’adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei 60 giorni successivi.


Documentazione

La sospensione dei termini e l’esclusione della responsabilità operano purché sussistano:

  • un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare;

  • un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante.

Copie di tali documenti devono essere consegnate o inviate, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, agli uffici della pubblica amministrazione ai fini dell’applicazione delle disposizioni in esame.

In caso di decesso del libero professionista, è il cliente a dover trasmettere agli uffici della pubblica amministrazione il mandato professionale, entro 30 giorni dal decesso.


Accertamento e sanzioni

La pubblica amministrazione può richiedere alle aziende sanitarie locali l’effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l’applicazione della sospensione.

Chiunque benefici della sospensione sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione è punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 a 7.750 euro e con l’arresto da 6 mesi a 2 anni. Ogni altra violazione delle presenti disposizioni è punita con una sanzione pecuniaria da 250 a 2.500 euro. Le suddette sanzioni si applicano, altresì, a chiunque favorisca il compimento degli illeciti suindicati.



14. CARTELLE DI PAGAMENTO - POSTICIPAZIONE DEI TERMINI DI PAGAMENTO

Per le cartelle di pagamento notificate dall’1.1.2022 al 31.3.2022, il termine di pagamento è di 180 giorni e non di 60 giorni.

Si tratta dell’estensione di un’agevolazione esistente, in quanto era già stata prevista dal DL 146/2021 per le cartelle di pagamento notificate dall’1.9.2021 al 31.12.2021.



15. CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO - ESCLUSIONE CONTROLLI CARICHI DI RUOLO PENDENTI

Le somme che l’Agenzia delle Entrate eroga al contribuente a titolo di contributo a fondo perduto previsto dalla legislazione emergenziale vanno corrisposte senza eseguire alcuna verifica dei carichi di ruolo pendenti.

Non opera quindi la procedura di blocco dei pagamenti delle Pubbliche amministrazioni, che, per i pagamenti almeno pari a 5.000 euro, prevede la verifica dei carichi pendenti e l’eventuale pignoramento delle somme da erogare.



16. AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO

Sono prorogate fino al 31.3.2022 le agevolazioni a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Dall’1.1.2021 al 31.3.2022, in particolare:

  • sono esonerate dal pagamento del “canone unico” le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;

  • sono esonerati dal pagamento del canone di concessione di cui al co. 837 dell’art. 1 della L. 160/2019 i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98;

  • non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010;

  • non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004 la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta.



17. MISURE PER IL SOSTEGNO AL CREDITO DELLE IMPRESE

Vengono prorogate alcune misure di sostegno alle imprese.


Fondo di Garanzia PMI

È prorogata al 30.06.2022 l’operatività straordinaria del Fondo di Garanzia PMI, prevedendo contestualmente alcuni ridimensionamenti:

  • dall’01.04.2022, la garanzia sarà concessa previo pagamento di una commissione una tantum (nuovo art. 13 co. 1 lett. a) del DL 23/2020);

  • la garanzia per operazioni fino a 30.000 euro è ridotta, a partire dall’1.1.2022, all’80% e il rilascio della garanzia è subordinato, dall’1.4.2022, al pagamento di una commissione (nuovo art. 13 co. 1 lett. m) del DL 23/2020).

Inoltre, è prorogata al 30.06.2022 l’operatività della garanzia per operazioni fino a 30.000 euro in favore degli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti (art. 13 co. 12-bis del DL 23/2020).

Tra l’1.7.2022 e il 31.12.2022 il Fondo opererà nel modo che segue:

  • l’importo massimo garantito per singola impresa è pari a 5 milioni di euro;

  • la garanzia è concessa previa applicazione del modello di valutazione del merito creditizio, ferma l’ammissibilità dei soggetti rientranti nella fascia 5 del modello di valutazione (che di regola non hanno accesso al Fondo);

  • le operazioni finanziarie concesse, per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del modello di valutazione sono garantite nella misura massima del 60% dell’importo dell’operazione finanziaria, anziché dell’80%.


Garanzia SACE

Viene prorogata al 30.6.2022 l’operatività della Garanzia SACE (art. 1 del DL 23/2020).


Garanzia green

Le risorse destinate alle garanzie concesse dalla SACE sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal (art. 64 del DL 76/2020) saranno determinate con la legge di bilancio, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente da questa.



18. LEGGE SABATINI


Viene rifinanziata l’agevolazione e viene previsto che il contributo statale sia erogato in un’unica soluzione solo in caso di finanziamento non superiore a 200.000 euro.



A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



Circolare 04_Legge di bilancio 2022 - Principali novità in materia fiscale e agevolativa -
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