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IMU – Acconto entro il 16 giugno 2023




Come di consueto, anche quest’anno deve essere versato l’ acconto IMU. La scadenza di versamento è il 16 giugno 2023. Di seguito un breve vademecum sulle modalità di calcolo e di versamento dell’imposta.


1. SOGGETTI TENUTI AL VERSAMENTO

Sono tenuti al versamento dell’IMU, oltre al proprietario, tutti coloro che siano titolari di un diritto reale di:

  • usufrutto (mentre il nudo proprietario è escluso dall’imposta);

  • uso;

  • abitazione;

  • enfiteusi;

  • superficie.

Nel caso in cui più soggetti siano proprietari o titolari di un diritto reale, ciascuno di essi è tenuto al pagamento dell’imposta in proporzione alla sua quota.

2. IMMOBILI ASSOGGETTATI AD IMPOSTA

In generale, la prima rata dell’IMU deve essere versata quando si possiedono:

  • abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (ville, castelli e simili);

  • abitazioni diverse da quella principale, quindi ad esempio case di vacanza e case concesse in locazione;

  • fabbricati non abitativi, quali gli immobili di categoria catastale D;

  • terreni agricoli;

  • aree edificabili.


3. LA BASE IMPONIBILE

Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore su cui calcolare l’imposta è dato dall’ammontare della rendita risultante in catasto, rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

  • 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, cioè in generale per le abitazioni (con esclusione della categoria catastale A/10, uffici) e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7;

  • 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;

  • 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;

  • 65, per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, cioè sui fabbricati produttivi, ad eccezione della categoria catastale D/5;

  • 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di riferimento, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.


4. L’ALIQUOTA

Il versamento della prima rata 2023 può essere effettuato sulla base delle aliquote deliberate da parte del comune in cui si trovano gli immobili nel 2022.


5. IL CALCOLO

L’IMU è calcolata per ciascun anno, in proporzione alla quota ed ai mesi di possesso. Ed il mese in cui il possesso si è avuto per più della metà dei giorni che lo compongono viene calcolato per intero.

Quindi, nel caso in cui, ad esempio, un immobile venga ceduto il 16 giugno 2023, l’acquirente deve pagare l’imposta per l’intero mese di giugno.


6. LA SCADENZA

Il pagamento dell’acconto 2023 deve essere effettuato entro il prossimo 16 giugno. Entro la stessa data, è ammesso anche effettuare il pagamento dell’imposta dovuta per tutto l’anno, sulla base delle aliquote 2023. L’IMU si paga tramite modello F24 o bollettino postale.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



Circolare 23_Acconto IMU 2023
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