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Decreto “Sostegni” - Principali novità

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), pubblicato sulla G.U. 22.3.2021 n. 70, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica da Coronavirus (COVID-19).

Il DL 41/2021 è entrato in vigore il 23.3.2021, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze.

Di seguito vengono analizzate le principali novità contenute nel DL 41/2021.

Il DL 41/2021 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.


1. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO


L’art. 1 del DL 41/2021 prevede un nuovo contributo a fondo perduto per i soggetti titolari di partita IVA:

  • che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario;

  • residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Sono in ogni caso esclusi dal contributo:

  • i soggetti la cui attività risulti cessata al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021);

  • i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 24.3.2021.

Condizioni

Il contributo spetta a condizione che:

  • i ricavi/compensi del 2019 non siano superiori a 10 milioni di euro;

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l’attività dall’1.1.2019).

Misura del contributo

L’ammontare del contributo è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e quello del 2019:

  • 60%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 non superiori a 100.000,00 euro;

  • 50%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 100.000,00 e 400.000,00 euro;

  • 40%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 400.000,00 e 1 milione di euro;

  • 30%, per soggetti con ricavi/compensi 2019 compresi tra 1 e 5 milioni di euro;

  • 20%, per i soggetti con ricavi/compensi 2019 tra 5 e 10 milioni di euro.

Il contributo non può comunque superare 150.000,00 euro.

È inoltre previsto un contributo minimo, pari a:

  • 1.000,00 euro, per le persone fisiche;

  • 2.000,00 euro, per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Modalità di riconoscimento

Il contributo è riconosciuto previa presentazione di un’apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione sono stati definiti con il provv. 23.3.2021 n. 77923.

L’istanza deve essere presentata:

  • dal 30.3.2021 al 28.5.2021;

  • mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate ovvero mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito Internet dell’Agenzia delle Entrate.

Il contributo, a scelta del contribuente, può essere alternativamente riconosciuto:

  • direttamente tramite bonifico da parte dell’Agenzia delle Entrate;

  • sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare in compensazione mediante il modello F24.

Per maggiori informazioni in merito, si rimanda alla circolare num. 06/2021 inviata il 24 marzo.


2. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER RIDUZIONE DEL CANONE DI LOCAZIONE


A fini di coordinamento tra norme, l’art. 42 co. 8 del DL 41/2021 abroga i commi della legge di bi-lancio 2021 (L. 178/2020) che prevedevano una duplicazione del contributo a fondo perduto per il locatore di immobile (adibito ad abitazione principale dal conduttore) situato in un Comune ad alta tensione abitativa che riduce il canone di locazione, già previsto dall’art. 9-quater del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), conv. L. 176/2020.

Di conseguenza, resta in vigore la sola misura di cui all’art. 9-quater del DL 137/2020, in base al quale il contributo spetta se:

  • il locatore concede una riduzione del canone;

  • la locazione è di tipo abitativo e ha ad oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, rientrante nell’elenco approvato dal CIPE con la deliberazione 13.11.2003 n. 87;

  • l’immobile concesso in locazione è adibito dal conduttore ad abitazione principale;

  • il contratto è in essere alla data del 29.10.2020 (requisito che non era richiesto dalla legge di bilancio 2021).

In presenza di queste condizioni, il locatore ha diritto a un contributo pari al 50% della riduzione del canone, nel limite annuo massimo di 1.200 euro, in base alle risorse disponibili.


Provvedimento attuativo

Ai fini del riconoscimento del contributo in esame, con successivo provvedimento dell’Agenzia delle Entrate saranno stabilite:

  • le modalità di effettuazione di un’apposita comunicazione telematica alla stessa Agenzia;

  • le altre disposizioni attuative dell’agevolazione.


3. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER GLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI - ABROGAZIONE


Viene abrogato il contributo a fondo perduto di cui all’art. 1 co. 14-bis e 14-ter del DL 137/2020 convertito (c.d. “Ristori”), in favore degli operatori con sede nei centri commerciali e degli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande.


4. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO PER ATTIVITÀ NEI COMUNI CON SANTUARI RELIGIOSI - LIMITAZIONI


Viene modificato l’art. 59 co. 1 lett. a) del DL 104/2020 convertito relativo al contributo a fondo perduto per le attività nei centri storici turistici per i Comuni in cui siano situati santuari religiosi.

In particolare, vengono limitati i destinatari del contributo ai soli Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.


5. DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI AIUTI DI STATO


Le imprese beneficiarie delle misure elencate nell’art. 1 co. 13 del DL 41/2021 (es. contributi a fondo perduto, credito d’imposta per la locazione di immobili ad uso non abitativo, esenzione dai versamenti IRAP) possono fruire degli aiuti anche sulla base della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato (comunicazione della Commissione europea 19.3.2020 C(2020) 1863 final e successive modifiche), ove ne ricorrano i presupposti, quando i massimali previsti dalla Sezione 3.1 sono insufficienti e ciò pregiudicherebbe l’effettivo diritto alla fruizione degli aiuti ammissibili sulla base della normativa nazionale.

Le imprese che intendono avvalersi dei massimali di cui alla Sezione 3.12 devono presentare un’apposita autodichiarazione, con la quale attestano l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.


Provvedimento attuativo

Le modalità attuative di tale disposizione saranno definite con un successivo decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze.


6. AGEVOLAZIONI PER LE IMPRESE DI PUBBLICO ESERCIZIO


Modificando l’art. 9-ter del DL 137/2020 (c.d. “Ristori”), conv. L. 176/2020, vengono prorogate le agevolazioni che erano state previste per il sostegno delle imprese di pubblico esercizio.


a) Esenzione dal “canone unico”

Dall’1.1.2021 al 30.6.2021 (il termine era precedentemente fissato al 31.3.2021) sono esonerati:

  • dal pagamento del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (c.d. “canone unico”), disciplinato dall’art. 1 co. 816 - 847 della L. 160/2019, le imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico;

  • dal pagamento del canone di concessione disciplinato dall’art. 1 co. 837 della L. 160/2019, i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione temporanea del suolo pubblico per l’esercizio di attività commerciali su aree pubbliche di cui al DLgs. 114/98.

b) Esenzione dall’imposta di bollo per le nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico

Dall’1.1.2021 al 31.12.2021 (il termine era precedentemente fissato al 31.3.2021), non è dovuta l’imposta di bollo di cui al DPR 642/72 sulle domande di nuove concessioni per l’occupazione del suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse, presentate per via telematica, mediante istanza all’ufficio competente dell’ente locale, con allegata la sola planimetria in deroga al DPR 160/2010.

c) Esclusione di autorizzazioni per i dehors

Al solo fine di favorire il rispetto delle disposizioni sul distanziamento, dall’1.1.2021 e comunque non oltre il 31.12.2021, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte delle imprese di pubblico esercizio di cui all’art. 5 della L. 287/91, di strutture amovibili (dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni), purché funzionali all’attività svolta, non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 146 del DLgs. 42/2004.


7. CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ D’IMPRESA NEI COMPRENSORI SCIISTICI


Viene istituito un Fondo con dotazione di 700 milioni di euro destinato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la concessione di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni a vocazione montana appartenenti a comprensori sciistici.

Le risorse saranno destinate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano:

  • ai gestori degli impianti di risalita a fune;

  • alle scuole e ai maestri di sci;

  • ai soggetti esercenti altre attività di impresa di vendita di beni o servizi.

Provvedimento attuativo

La ripartizione delle risorse in esame avverrà mediante un successivo decreto interministeriale.


8. CARTELLE DI PAGAMENTO E ACCERTAMENTI ESECUTIVI - PROROGA DEI TERMINI DI VERSAMENTO


Le somme intimate tramite cartella di pagamento devono essere versate nei 60 giorni successivi alla data di notifica della cartella stessa.

Per effetto dell’art. 4 del DL 41/2021, i pagamenti i cui termini scadono dall’8.3.2020 al 30.4.2021 devono avvenire, in unica soluzione, entro la fine del mese successivo, cioè entro il 31.5.2021.

Prima del DL 41/2021, il termine finale del periodo di sospensione era il 28.2.2021 e il pagamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31.3.2021.

Entro il 31.5.2021 le somme non devono, necessariamente, essere pagate tutte in unica soluzione, in quanto è possibile chiederne la dilazione.

Durante il periodo di sospensione non vengono notificate le cartelle di pagamento.


a) Avvisi di addebito INPS