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Decreto Liquidità: proroghe termini versamenti fiscali e contributivi e altri adempimenti fiscali



Con il DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. “decreto liquidità”), pubblicato sulla G.U. 8.4.2020 n. 94 ed in vigore dal 9.4.2020, sono state previste ulteriori sospensioni dei termini di effettuazione dei versamenti fiscali/contributivi e ulteriori proroghe per l’effettuazione di alcuni adempimenti fiscali. In generale, le sospensioni dei versamenti sono differenziate a seconda: − dell’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta 2019; − della misura percentuale della riduzione del fatturato o dei corrispettivi nei mesi di marzo e aprile 2020 rispetto ai corrispondenti mesi del 2019; − dell’ubicazione in determinati territori maggiormente colpiti; − dell’attività svolta.


ULTERIORE DIFFERIMENTO PER TUTTI DEI VERSAMENTI DAL 16.3.2020 AL 16.4.2020

L’art. 60 del DL 17.3.2020 n. 18 aveva disposto il differimento al 20.3.2020 dei versamenti:

• nei confronti delle pubbliche amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria;

• in scadenza il 16.3.2020.

Con l’art. 21 del DL 8.4.2020 n. 23 viene stabilito che tali versamenti sono considerati tempestivi se effettuati entro il 16.4.2020.


Rientrano quindi nella ulteriore proroga al 16.4.2020, ad esempio:


  • tutti i versamenti relativi alle ritenute e alle addizionali IRPEF, trattenute nel mese di febbraio;

  • il versamento dell’IVA relativa a febbraio;

  • il versamento del saldo IVA relativo al 2019;

  • il versamento della tassa annuale forfettaria di concessione governativa per la numerazione e bollatura iniziale di libri e registri;

  • i versamenti dei contributi INPS, relativi a febbraio, dei dipendenti e dei “parasubordinati” iscritti alla Gestione separata.


Con tale disposizione viene quindi prevista una ulteriore proroga di 27 giorni per tutti i versamenti fiscali e contributivi, che scadevano il 16.3.2020, nei confronti di tutti i soggetti, salvo poter beneficiare degli ulteriori differimenti previsti dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.

SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 50 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell’art. 18 co. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23, per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

• alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;

• all’IVA;

La sospensione dei suddetti versamenti:

• nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

• nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).

Versamenti contributivi Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.


SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ DALL’1.4.2019

L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:

• hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

• hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.


EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:


  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;

  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020. Non si procede al rimborso di quanto già versato.


SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 FINO A 2 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell’art. 62 del DL 17.3.2020 n. 18, i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 17.3.2020 (2019, per i soggetti “solari”), che non svolgono l’attività in determinati settori o Province maggiormente colpiti dall’emergenza, hanno beneficiato della sospensione dei versamenti:


  • relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, all’IVA, ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi INAIL;

  • che scadevano nel periodo compreso tra l’8.3.2020 e il 31.3.2020.


Tali soggetti, per beneficiare delle ulteriori sospensioni nei mesi di aprile e maggio 2020 devono quindi rispettare il nuovo requisito della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33%, come sopra illustrato.


SOGGETTI CON RICAVI O COMPENSI DEL 2019 SUPERIORI A 50 MILIONI DI EURO

Ai sensi dell’art. 18 co. 3 e 4 del DL 8.4.2020 n. 23, anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso al 9.4.2020 (2019, per i soggetti “solari”), è prevista la sospensione dei versamenti nei mesi di aprile e maggio 2020 relativi:

  • alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;

  • all’IVA;


La sospensione dei suddetti versamenti:

  • nel mese di aprile 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

  • nel mese di maggio 2020, si applica però a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.


Anche in tale caso si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).

Versamenti contributivi Per i suddetti soggetti sono altresì sospesi, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.


SOGGETTI CHE HANNO INIZIATO L’ATTIVITÀ DALL’1.4.2019

L’art. 18 co. 5 del DL 8.4.2020 n. 23 stabilisce che i suddetti versamenti sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che:

  • hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato;

  • hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione a partire dall’1.4.2019.


EFFETTUAZIONE DEI VERSAMENTI SOSPESI

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;

  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.


SOGGETTI RESIDENTI O CON SEDE OPERATIVA NELLE PROVINCE DI BERGAMO, BRESCIA, CREMONA, LODI E PIACENZA

Ai sensi dell’art. 18 co. 6 del DL 8.4.2020 n. 23, è prevista la sospensione dei versamenti IVA nei mesi di aprile e maggio 2020 nei confronti dei soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:

  • che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza;

  • a prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi del periodo d’imposta precedente.


La sospensione dei versamenti IVA:

  • nel mese di aprile 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta;

  • nel mese di maggio 2020, si applica a condizione che tali soggetti abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.

Anche in tale caso si segnala che nelle bozze del “decreto liquidità”, diversamente dalla versione ufficiale del DL 23/2020, era invece previsto che il parametro per fruire del rinvio dei versamenti di aprile e maggio 2020 fosse quello della diminuzione dei ricavi o dei compensi (in base quindi alla disciplina delle imposte dirette) e non quello della diminuzione del fatturato o dei corrispettivi (in base quindi alla disciplina IVA).


Effettuazione dei versamenti sospesi

Ai sensi dell’art. 18 co. 7 del DL 8.4.2020 n. 23, i versamenti sospesi in base alle nuove disposizioni sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi:

  • in un’unica soluzione entro il 30.6.2020;

  • oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di giugno 2020.

Non si procede al rimborso di quanto già versato.


SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ IN DETERMINATI SETTORI MAGGIOR- MENTE COLPITI DALL’EMERGENZA

Secondo quanto previsto dall’art. 18 co. 8 del DL 8.4.2020 n. 23, in relazione ai soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria (es. soggetti che operano nel turismo, nella ristorazione, nell’attività sportiva, nell’intrattenimento, nelle attività culturali, nei servizi di assistenza, nei trasporti, che gestiscono asili nido e servizi di assistenza diurna per minori disabili, servizi educativi e scuole per l’infanzia, servizi didattici di primo e secondo grado, corsi di formazione professionale, scuole di vela, di navigazione, di volo, che rilasciano brevetti o patenti commerciali, scuole di guida professionale per autisti, ecc...; si invitano i clienti a prendere visione degli elenchi completi riportati nei decreti), resta ferma la sospensione, ai sensi degli artt. 8 del DL 9/2020 e 61 del DL 18/2020, dal 2.3.2020 e fino al 30.4.2020, dei termini relativi:

  • ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di cui agli artt. 23 e 24 del DPR 600/73, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituto d’imposta;

  • agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi INAIL per l’assicurazione obbligatoria.


Per tali soggetti erano inoltre stati sospesi i termini dei versamenti relativi all’IVA, in scadenza nel mese di marzo 2020.


Sospensione dei versamenti IVA nel mese di aprile 2020