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Cripto-attività – Novità dalla Legge di Bilancio 2025

Circolare 22|2025

Reggio Emilia, 31/03/2025

 

La Legge di bilancio per il 2025 modifica il regime di tassazione delle plusvalenze da cripto-attività a decorrere dal 2026 e prevede la possibilità di rivalutare le cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2025.


1. Modifica alla tassazione di plusvalenze (e altri proventi) da cripto-attività

In base all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, negli anni 2023 e 2024 devono essere assoggettate ad un’imposta sostitutiva del 26%:

  • le plusvalenze e gli altri proventi realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività, comunque denominate;

  • non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d'imposta.


La Legge di Bilancio 2025 modifica tale assetto, stabilendo che sulle plusvalenze e sugli altri proventi relativi alle cripto-attività:

  • realizzati fino al 31 dicembre 2025: si applica ancora l’imposta sostitutiva in misura pari al 26%;

  • realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2026: si applica l’aliquota del 33%

 

Inoltre, a decorrere dal 1° gennaio 2025 viene eliminata la soglia di non imponibilità di 2.000 euro.

 

In questo modo, in linea di principio tutti coloro che comprano e vendono cripto-attività dovranno assoggettare a tassazione tutte le plusvalenze realizzate, indipendentemente dal loro importo e senza alcuna franchigia.

Il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate sulle cripto-attività nel triennio 2024-2026 può essere così sintetizzato:

Periodi di imposta

Aliquota dell’imposta sostitutiva

Soglia di non imponibilità:

2024 (e 2023)

26%

2.000 euro nel periodo d’imposta

2025

26%

zero

A decorrere dal 2026

33%

zero

2. Rivalutazione delle cripto-attività.

Al fine del calcolo delle plusvalenze imponibili di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies del TUIR, la Legge di bilancio per il 2025 prevede la possibilità di assumere, anziché il costo o il valore di acquisto, il valore normale delle cripto-attività alla data del 1° gennaio 2025.

 

A questo scopo, occorre:

  • pagare un’imposta sostitutiva pari al 18% del valore normale al 1° gennaio 2025;

  • effettuare il pagamento di tale imposta entro il 30 novembre 2025 in un’unica soluzione o in tre rate annuali di pari importo; sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi in misura pari al 3% annuo, da versare contestualmente a ciascuna rata.

 

L’assunzione del valore rivalutato come valore di acquisto non consente il realizzo di minusvalenze scomputabili in dichiarazione dei redditi.

 

A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI




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