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Bollo auto – Sospensione per l’anno 2027.

1 ora fa
Tempo di lettura: 3 min

Reggio Emilia, 12/10/2026

Circolare 67|202

 

Il DL. n. 162/2026, recante “Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale” introduce l’esenzione della tassa automobilistica (bollo auto) per l’anno 2027.

 

L’esenzione opera solo per auto, ciclomotori e motocicli posseduti da parte di persone fisiche.

 

1.   La nuova esenzione.

Tra le misure di maggior rilievo previste dal nuovo Decreto, è annoverata l’esenzione dal bollo auto dovuto nel 2027 per le autovetture di piccola e media potenza e, a particolari condizioni, per i motocicli ed i ciclomotori.

L’agevolazione è prevista a favore delle sole persone fisiche (indipendentemente dai requisiti di reddito o ISEE), quindi restano escluse le auto intestate ad un’attività commerciale o professionale, sia in forma di impresa individuale che di società o associazione.

 

Inoltre, l’esenzione riguarda i versamenti della tassa automobilistica dovuti unicamente nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2027.

 

L’esenzione si riferisce:

-    alle autovetture con alimentazione a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione, come ad esempio quelle ad alimentazione ibrida) di potenza fino a 80 kW;

-    ai motocicli ed ai ciclomotori alimentati, anche in combinazione con altra forma di propulsione, a benzina, a condizione che l’intestatario non possieda anche un’autovettura agevolabile.

 

2.   Come opera l’esenzione.

 

In base all’art. 5, comma 32, del DL. n. 953/82, sono tenuti al pagamento del bollo auto:

-      i proprietari;

-      gli usufruttuari;

-      gli acquirenti con patto di riservato dominio;

-      gli utilizzatori a titolo di leasing;

-      gli utilizzatori a titolo di locazione a lungo termine senza conducente.

 

Ogni soggetto interessato può beneficiare dell’agevolazione soltanto per un veicolo posseduto.

Più in particolare, i possessori di più autoveicoli agevolabili, l’esenzione dal bollo auto spetta solo con riferimento all’autovettura dotata di minore potenza (sempre espressa in kW).

 

Se le autovetture possedute dallo stesso intestatario sono dotate di pari potenza, l’esenzione spetta all’autovettura per la quale sarebbe dovuta, in assenza di agevolazione, la tassa automobilistica di importo minore.

 

L’esenzione può spettare anche alle persone fisiche che possiedono un motociclo o un ciclomotore, ma solo a condizione che non possiedano alcuna autovettura agevolabile (ossia di potenza fino a 80 kW).

 

In caso contrario, l’esenzione dalla tassa automobilistica va riconosciuta solo all’autoveicolo di potenza fino a 80 kW, mentre resta dovuto il bollo auto per il motociclo o il ciclomotore.

 

Pertanto, se un intestatario di più veicoli possiede un’auto con potenza superiore ad 80 kW (non agevolabile) e una moto, l’esenzione dal bollo auto si applica solo alla moto (unico veicolo che rientra nell’ambito applicativo dell’esenzione).

Al contrario, se l’interessato possiede un’auto di potenza fino a 80 kW (rientrante nell’ambito applicativo dell’esenzione) e una moto, l’esenzione si applica soltanto all’auto, mentre resta dovuta la tassa automobilistica per il possesso della moto.

 

Nel caso in cui un intestatario possieda più motocicli, l’esenzione si applica a uno solo di questi, individuato con un meccanismo analogo a quello sopra illustrato per gli autoveicoli.

In particolare, in caso di più motocicli posseduti dalla stessa persona fisica, l’esenzione deve essere riconosciuta solo al bollo dovuto per il motociclo di minore potenza (espressa in kW).

Se i motocicli posseduti dalla stessa persona fisica hanno pari potenza, l’esenzione compete solo per quello per cui sarebbe dovuta la tassa automobilistica di minore importo in assenza dell’agevolazione.

 

Qualora, invece, il soggetto interessato possieda più ciclomotori agevolabili, l’esenzione spetta solo al ciclomotore con data di prima immatricolazione più lontana nel tempo.

 


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.

 

SCALABRINI CADOPPI & ASSOCIATI


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