Autodichiarazione per gli aiuti di stato “Covid-19” – Modalità di compilazione
L’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato COVID, prevista dall’art. 1 co. 13 - 17 del D.L. 41/2021 e dal D.M. 11.12.2021, va presentata entro il 30.11.2022.
Il modello dichiarativo si compone anzitutto da una prima parte (frontespizio), contenente i seguenti riquadri:
· dichiarante e rappresentante firmatario;
· dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID;
· dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo;
· superamento dei limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo;
· sottoscrizione e impegno alla presentazione telematica.
In aggiunta, sono previsti specifici quadri:
· quadro A, recante l’elenco degli aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo;
· quadro B, contenente l’elenco dei soggetti appartenenti all’impresa unica;
· quadro C, in cui indicare l’elenco dei Comuni ai fini delle agevolazioni IMU;
· quadro D, riguardante gli aiuti allocati nelle Sezioni 3.1 e 3.12 e gli aiuti da riversare.
Elementi necessari per la compilazione dell’autodichiarazione
Per compilare l’autodichiarazione è preliminarmente necessario individuare:
· gli aiuti del regime “ombrello” fruiti dal dichiarante;
· gli aiuti ricevuti diversi da quelli del regime “ombrello” ma rientranti nelle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID;
· la data di concessione dei singoli aiuti.
MODALITÀ DI COMPILAZIONE SEMPLIFICATA (CASELLA “ES”)
Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.10.2022 n. 398976 è stata introdotta, nel frontespizio del modello di autodichiarazione, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, la casella “ES”, che consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A in presenza di determinate condizioni.
Barrare tale casella consente di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.
Condizioni
La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:
· dall’01.3.2020 al 30.06.2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sezione I e II, come precisato nelle istruzioni aggiornate, che saranno approfondite in seguito);
· per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (che saranno dettagliati in seguito);
· l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti del medesimo Quadro temporaneo.
Pertanto, qualora gli aiuti superino i suddetti massimali, non sarà possibile evitare di indicare dettagliatamente gli aiuti ricevuti nel quadro A.
Esclusioni
Sono esclusi dal suddetto esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A; pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora si sia beneficiato di tali aiuti.
Massimali
La seguente tabella riepiloga i massimali da verificare per gli aiuti della Sezione 3.1 nell’ambito dell’autodichiarazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.
Periodo di concessione dell’ aiuto 01.03.2020 – 27.01.2021
Imprese generiche Euro 800.000
Imprese pesca e acquacoltura Euro 120.000
Imprese produzione primaria di prodotti agricoli Euro 100.000
Periodo di concessione dell’ aiuto 28.01.2021 – 30.06.2022
Imprese generiche 1.800.000
Imprese pesca e acquacoltura Euro 270.000
Imprese produzione primaria di prodotti agricoli Euro 225.000
In alternativa alla possibilità di barrare la casella “ES” per la modalità semplificata di compilazione, è possibile dichiarare che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti (indicati nel quadro A, con la casella 3.1 barrata):
· rispetta i massimali della Sezione 3.1 pro tempore vigenti;
· non rispetta i massimali e l’importo eccedente riferito agli aiuti del regime “ombrello” (sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella 3.1) è indicato nel riquadro “Superamento limiti Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary framework”.
Supponendo che siano rispettati i massimali del primo periodo, occorre barrare, ad esempio, la casella A1.
Se vengono barrate le caselle A1/A2 e B1/B2 deve sempre essere compilato il quadro A, indicando nella sezione I almeno un aiuto relativo alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo.
Impresa unica
Occorre barrare la casella F se l’impresa:
· rientra nell’ambito di un’impresa unica secondo la nozione comunitaria;
· per la verifica dei massimali si è tenuto conto dell’ammontare complessivo di tutti gli aiuti della Sezione 3.1 ricevuti da tutte le imprese appartenenti alla c.d. “impresa unica”.
In questo caso, è obbligatoria anche la compilazione del quadro B, per evidenziare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.
Ogni soggetto facente parte dell’impresa unica è tenuto ad indicare nel quadro B i codici fiscali degli altri partecipanti alla stessa.
Giova inoltre evidenziare come nel quadro A vadano barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SEZ. 3.12
Per i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti elencati al comma 13 dell’art. 1 del D.L. 41/2021 (dettagliati nel proseguo) che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della comunicazione rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale sezione e, a tal fine, occorre compilare l’apposita sezione del modello di autodichiarazione, di seguito riportata, con la quale si attesta l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.
Massimali
I massimali della Sezione 3.12 da verificare nell’autodichiarazione sono i seguenti:
Periodo di concessione dell’aiuto 13.10.2020 - 27.01.2021
Massimali Euro 3.000.000
Periodo di concessione dell’aiuto 28.01.2021 - 30.06.2022
Massimali Euro 10.000.000
I massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.
Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nel citato comma 13 dell’art. 1 del D.L. 41/2021.
Dichiarazioni
È possibile dichiarare, trovandosi nelle condizioni previste per la Sezione 3.12 (elencate dal punto D al punto K della dichiarazione sostitutiva precedentemente esposta), che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti (indicati nel quadro A con l’indicazione Sezione 3.12):
· rispetta i massimali della Sezione 3.12;
· non rispetta i massimali e l’importo eccedente riferito agli aiuti del regime “ombrello” (sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella 3.12) è indicato nel riquadro “Superamento limiti Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary framework”.
Se sono barrate le caselle B1/B2 e C1/C2 deve sempre essere compilato il quadro A, indicando nella sezione I almeno un aiuto relativo alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo.
Impresa unica
Occorre barrare la casella M se l’impresa:
· rientra nell’ambito di un’impresa unica secondo la nozione comunitaria;
· per la verifica dei massimali si è tenuto conto dell’ammontare complessivo di tutti gli aiuti della Sezione 3.12 ricevuti da tutte le imprese appartenenti alla c.d. “impresa unica”.
Ricorrendo in questa casistica, diventa obbligatoria la compilazione del quadro B.
Sottoscrizione
La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro.
Se la dichiarazione è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all’intermediario il modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità.
Ove sia possibile procedere con la compilazione semplificata di cui alla casella “ES” precedentemente illustrata, è necessario fornire allo Studio l’elenco degli aiuti ricevuti, affinché sia possibile appurare il mancato superamento dei limiti previsti dalla normativa.
Lo Studio è a disposizione per assistere i clienti nell’adempimento, secondo quanto indicato nella mail di accompagnamento.
ELENCO DEGLI AIUTI RIENTRANTI NELLE SEZ. 3.1 E 3.12 (QUADRO A)
Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A, comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I, per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti”, del quadro A.
Occorre quindi considerare:
· le misure elencate nella sezione I del quadro A, vale a dire gli aiuti del regime “quadro” o “ombrello”;
· tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I, per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti” del quadro A.
AIUTI DEL REGIME “OMBRELLO” – SEZ. 1 DEL QUADRO A
Le misure del regime “ombrello” (art. 1 co. 13 del D.L. 41/2021, richiamate dall’art. 1 del D.M. 11.12.2021) vanno indicate nella sezione I del quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.
Nel caso in cui non sia stata barrata la casella “ES” nella dichiarazione relativa alla Sezione 3.1, “è obbligatoria la presenza di almeno un rigo del quadro A diverso dal rigo AA099”; in sostanza, nell’autodichiarazione, salvo in caso di opzione per la modalità di compilazione semplificazione (casella “ES”), deve sempre essere compilata la sezione I del quadro A, indicando le misure del regime “ombrello” ricevute.
Ove sia stata barrata la casella “ES”, le specifiche tecniche precisano che il quadro A deve essere compilato solo con riferimento alle misure di aiuto IMU.
Per ciascuna misura occorre barrare la casella relativa alla Sezione di appartenenza (“Sez. 3.1”, “Sez. 3.12”).
Qualora si intenda allocare la medesima misura in parte nella Sezione 3.1 e, sussistendone i presupposti elencati in precedenza (punti da D a K della dichiarazione sostitutiva precedentemente esposta), in parte nella Sezione 3.12, è necessario barrare entrambe le caselle “Sez. 3.1” e “Sez. 3.12” del quadro A.
Settore e codice attività
I campi “settore” e “codice attività” vanno compilati qualora ci si intenda avvalere della facoltà di comunicare con il modello di autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).
Nel campo 5 “Settore” del quadro A occorre indicare il codice che individua il settore dell’aiuto fruito:
· 1- Generale;
· 4- Agricoltura;