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Autodichiarazione per gli aiuti di stato “Covid-19” – Modalità di compilazione

L’autodichiarazione relativa agli aiuti di Stato COVID, prevista dall’art. 1 co. 13 - 17 del D.L. 41/2021 e dal D.M. 11.12.2021, va presentata entro il 30.11.2022.

Il modello dichiarativo si compone anzitutto da una prima parte (frontespizio), contenente i seguenti riquadri:

· dichiarante e rappresentante firmatario;

· dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID;

· dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.12 del Quadro temporaneo;

· superamento dei limiti Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo;

· sottoscrizione e impegno alla presentazione telematica.

In aggiunta, sono previsti specifici quadri:

· quadro A, recante l’elenco degli aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo;

· quadro B, contenente l’elenco dei soggetti appartenenti all’impresa unica;

· quadro C, in cui indicare l’elenco dei Comuni ai fini delle agevolazioni IMU;

· quadro D, riguardante gli aiuti allocati nelle Sezioni 3.1 e 3.12 e gli aiuti da riversare.


Elementi necessari per la compilazione dell’autodichiarazione

Per compilare l’autodichiarazione è preliminarmente necessario individuare:

· gli aiuti del regime “ombrello” fruiti dal dichiarante;

· gli aiuti ricevuti diversi da quelli del regime “ombrello” ma rientranti nelle Sezioni 3.1 e 3.12 del Quadro temporaneo aiuti di Stato COVID;

· la data di concessione dei singoli aiuti.


MODALITÀ DI COMPILAZIONE SEMPLIFICATA (CASELLA “ES”)

Con il provv. Agenzia delle Entrate 25.10.2022 n. 398976 è stata introdotta, nel frontespizio del modello di autodichiarazione, nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendere per gli aiuti ricevuti nell’ambito della Sezione 3.1 del Quadro temporaneo, la casella “ES”, che consente ai soggetti dichiaranti di non compilare il quadro A in presenza di determinate condizioni.

Barrare tale casella consente di non compilare il quadro A e, quindi, di non indicare l’elenco dettagliato degli aiuti COVID fruiti.


Condizioni

La casella “ES” può essere barrata unicamente dai soggetti che dichiarano di rispettare tutte le seguenti condizioni:

· dall’01.3.2020 al 30.06.2022 hanno ricevuto uno o più aiuti tra quelli elencati nel quadro A (sezione I e II, come precisato nelle istruzioni aggiornate, che saranno approfondite in seguito);

· per nessuno degli aiuti ricevuti intendono fruire dei limiti di cui alla Sezione 3.12 del Temporary Framework (che saranno dettagliati in seguito);

· l’ammontare complessivo degli aiuti ricevuti non supera i limiti massimi consentiti di cui alla Sezione 3.1, pro tempore vigenti del medesimo Quadro temporaneo.

Pertanto, qualora gli aiuti superino i suddetti massimali, non sarà possibile evitare di indicare dettagliatamente gli aiuti ricevuti nel quadro A.


Esclusioni

Sono esclusi dal suddetto esonero gli aiuti IMU elencati nel citato quadro A; pertanto, i corrispondenti righi vanno comunque compilati qualora si sia beneficiato di tali aiuti.


Massimali

La seguente tabella riepiloga i massimali da verificare per gli aiuti della Sezione 3.1 nell’ambito dell’autodichiarazione da inviare all’Agenzia delle Entrate.


Periodo di concessione dell’ aiuto 01.03.2020 – 27.01.2021

Imprese generiche Euro 800.000

Imprese pesca e acquacoltura Euro 120.000

Imprese produzione primaria di prodotti agricoli Euro 100.000


Periodo di concessione dell’ aiuto 28.01.2021 – 30.06.2022

Imprese generiche 1.800.000

Imprese pesca e acquacoltura Euro 270.000

Imprese produzione primaria di prodotti agricoli Euro 225.000


In alternativa alla possibilità di barrare la casella “ES” per la modalità semplificata di compilazione, è possibile dichiarare che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti (indicati nel quadro A, con la casella 3.1 barrata):

· rispetta i massimali della Sezione 3.1 pro tempore vigenti;

· non rispetta i massimali e l’importo eccedente riferito agli aiuti del regime “ombrello” (sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella 3.1) è indicato nel riquadro “Superamento limiti Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary framework”.

Supponendo che siano rispettati i massimali del primo periodo, occorre barrare, ad esempio, la casella A1.

Se vengono barrate le caselle A1/A2 e B1/B2 deve sempre essere compilato il quadro A, indicando nella sezione I almeno un aiuto relativo alla Sezione 3.1 del Quadro temporaneo.


Impresa unica

Occorre barrare la casella F se l’impresa:

· rientra nell’ambito di un’impresa unica secondo la nozione comunitaria;

· per la verifica dei massimali si è tenuto conto dell’ammontare complessivo di tutti gli aiuti della Sezione 3.1 ricevuti da tutte le imprese appartenenti alla c.d. “impresa unica”.

In questo caso, è obbligatoria anche la compilazione del quadro B, per evidenziare i codici fiscali dei soggetti in relazione di controllo.

Ogni soggetto facente parte dell’impresa unica è tenuto ad indicare nel quadro B i codici fiscali degli altri partecipanti alla stessa.

Giova inoltre evidenziare come nel quadro A vadano barrate le caselle corrispondenti agli aiuti di cui ha beneficiato il dichiarante e non anche gli altri soggetti con cui si trova nella suddetta relazione di controllo.


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA SEZ. 3.12

Per i soggetti che hanno beneficiato degli aiuti elencati al comma 13 dell’art. 1 del D.L. 41/2021 (dettagliati nel proseguo) che intendono avvalersi anche della Sezione 3.12 della comunicazione rilevano le condizioni e i limiti previsti da tale sezione e, a tal fine, occorre compilare l’apposita sezione del modello di autodichiarazione, di seguito riportata, con la quale si attesta l’esistenza delle condizioni previste al paragrafo 87 della Sezione 3.12.


Massimali

I massimali della Sezione 3.12 da verificare nell’autodichiarazione sono i seguenti:


Periodo di concessione dell’aiuto 13.10.2020 - 27.01.2021

Massimali Euro 3.000.000


Periodo di concessione dell’aiuto 28.01.2021 - 30.06.2022

Massimali Euro 10.000.000


I massimali delle Sezioni 3.1 e 3.12 sono cumulabili. Pertanto, il massimale complessivo risulta essere pari a 11,8 milioni di euro, non per gli stessi costi ammissibili.

Occorre in ogni caso rispettare la tassatività delle misure elencate nel citato comma 13 dell’art. 1 del D.L. 41/2021.


Dichiarazioni

È possibile dichiarare, trovandosi nelle condizioni previste per la Sezione 3.12 (elencate dal punto D al punto K della dichiarazione sostitutiva precedentemente esposta), che l’ammontare complessivo di tutti gli aiuti ricevuti (indicati nel quadro A con l’indicazione Sezione 3.12):

· rispetta i massimali della Sezione 3.12;

· non rispetta i massimali e l’importo eccedente riferito agli aiuti del regime “ombrello” (sezione I del quadro A, per i quali è barrata la casella 3.12) è indicato nel riquadro “Superamento limiti Sezione 3.1 e 3.12 del Temporary framework”.

Se sono barrate le caselle B1/B2 e C1/C2 deve sempre essere compilato il quadro A, indicando nella sezione I almeno un aiuto relativo alla Sezione 3.12 del Quadro temporaneo.


Impresa unica

Occorre barrare la casella M se l’impresa:

· rientra nell’ambito di un’impresa unica secondo la nozione comunitaria;

· per la verifica dei massimali si è tenuto conto dell’ammontare complessivo di tutti gli aiuti della Sezione 3.12 ricevuti da tutte le imprese appartenenti alla c.d. “impresa unica”.

Ricorrendo in questa casistica, diventa obbligatoria la compilazione del quadro B.


Sottoscrizione

La dichiarazione sostitutiva è resa mediante l’apposizione della firma nel riquadro.

Se la dichiarazione è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all’intermediario il modello contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta, unitamente alla fotocopia di un documento d’identità.

Ove sia possibile procedere con la compilazione semplificata di cui alla casella “ES” precedentemente illustrata, è necessario fornire allo Studio l’elenco degli aiuti ricevuti, affinché sia possibile appurare il mancato superamento dei limiti previsti dalla normativa.

Lo Studio è a disposizione per assistere i clienti nell’adempimento, secondo quanto indicato nella mail di accompagnamento.


ELENCO DEGLI AIUTI RIENTRANTI NELLE SEZ. 3.1 E 3.12 (QUADRO A)

Ai fini della verifica del rispetto dei massimali previsti dalle predette Sezioni, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A, comprese tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12, diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I, per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti”, del quadro A.

Occorre quindi considerare:

· le misure elencate nella sezione I del quadro A, vale a dire gli aiuti del regime “quadro” o “ombrello”;

· tutte le altre misure agevolative riconosciute nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 diverse da quelle espressamente elencate nella sezione I, per le quali va compilata la sezione II “Altri aiuti” del quadro A.


AIUTI DEL REGIME “OMBRELLO” – SEZ. 1 DEL QUADRO A

Le misure del regime “ombrello” (art. 1 co. 13 del D.L. 41/2021, richiamate dall’art. 1 del D.M. 11.12.2021) vanno indicate nella sezione I del quadro A del modello di dichiarazione sostitutiva.

Nel caso in cui non sia stata barrata la casella “ES” nella dichiarazione relativa alla Sezione 3.1, “è obbligatoria la presenza di almeno un rigo del quadro A diverso dal rigo AA099”; in sostanza, nell’autodichiarazione, salvo in caso di opzione per la modalità di compilazione semplificazione (casella “ES”), deve sempre essere compilata la sezione I del quadro A, indicando le misure del regime “ombrello” ricevute.

Ove sia stata barrata la casella “ES”, le specifiche tecniche precisano che il quadro A deve essere compilato solo con riferimento alle misure di aiuto IMU.

Per ciascuna misura occorre barrare la casella relativa alla Sezione di appartenenza (“Sez. 3.1”, “Sez. 3.12”).

Qualora si intenda allocare la medesima misura in parte nella Sezione 3.1 e, sussistendone i presupposti elencati in precedenza (punti da D a K della dichiarazione sostitutiva precedentemente esposta), in parte nella Sezione 3.12, è necessario barrare entrambe le caselle “Sez. 3.1” e “Sez. 3.12” del quadro A.


Settore e codice attività

I campi “settore” e “codice attività” vanno compilati qualora ci si intenda avvalere della facoltà di comunicare con il modello di autodichiarazione i dati necessari per consentirne la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA).

Nel campo 5 “Settore” del quadro A occorre indicare il codice che individua il settore dell’aiuto fruito:

· 1- Generale;

· 4- Agricoltura;

· 5- Pesca.

Nel campo 6 “Codice attività” occorre indicare il codice corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto, desunto dalla tabella dei codici attività.

In caso di più attività interessate dalla componente di aiuto è sufficiente indicare uno dei codici ATECO ammissibili; giova infatti sottolineare come l’Agenzia delle Entrate ha affermato che “tale informazione non si riferisce al codice relativo all’attività prevalentemente esercitata ma a quello corrispondente all’attività interessata dalla componente di aiuto”.


ALTRI AIUTI – SEZ. 2 DEL QUADRO A

Ai fini della verifica dei massimali occorre considerare tutte le misure agevolative riconosciute nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 diverse da quelle comprese nel regime “quadro” ed espressamente elencate nella sezione I del quadro A.

Tali aiuti devono essere indicati nella sezione II del quadro A del modello, denominato “Altri aiuti ricevuti nell’ambito delle Sezioni 3.1 e 3.12 del TF (compresi quelli non fiscali e non erariali)”.

A titolo esemplificativo vi possono rientrare:

· il credito d’imposta per il “Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni” di cui all’art. 26 del D.L. 34/2020;

· la “Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole” di cui all’art. 136-bis del D.L. 34/2020;

· il credito d’imposta per le rimanenze finali di magazzino nel settore tessile e della moda di cui all’art. 48-bis del D.L. 34/2020.

Le istruzioni forniscono solo alcune esemplificazioni, non esaustive, e non vi sono al momento disponibili chiarimenti con indicazione di un elenco completo degli “altri aiuti” della Sezione 3.1 e 3.12 da considerare ai fini dell’autodichiarazione; l’onere di individuare gli aiuti che rientrano in tale sezione è quindi a carico del soggetto che compila l’autodichiarazione, il quale deve tenere in debita considerazione anche gli aiuti ricevuti dalle autorità locali o da altre amministrazioni diverse da quelle finanziarie.


ELENCO DEI PRINCIPALI “ALTRI AIUTI”

Nella circolare allegata viene riportato un elenco dei principali aiuti delle Sezioni 3.1 e 3.12, senza pretesa di esaustività, da considerare ai fini della sezione II del quadro A dell’autodichiarazione.

Per semplicità di consultazione, gli aiuti elencati sono così suddivisi:

· altri aiuti fiscali, diversi da quelli del regime “ombrello”;

· aiuti relativi a garanzie sui prestiti;

· aiuti contributivi;

· contributi a fondo perduto diversi da quelli del regime “ombrello”.


Aiuti che rientrano nel massimale di 2,3 milioni di euro

Alcune misure di aiuto, generalmente autorizzate nel 2022, hanno ricevuto l’approvazione comunitaria per fruire dell’aumento del massimale a 2,3 milioni di euro per la Sezione 3.1.

Sottolineando come al momento non vi siano chiarimenti sul punto, si ritiene che tali misure non debbano essere considerate nella sezione II “Altri aiuti” del quadro A dell’autodichiarazione ex DM 11.12.2021, autodichiarazione nella quale va verificato il rispetto del massimale fino a 1,8 milioni di euro.

A supporto di tale orientamento, si rileva che tali misure sono in genere oggetto, nell’ambito delle relative istanze, di apposite e separate autodichiarazioni, in cui viene dichiarato il rispetto (o meno) del maggior massimale di 2,3 milioni di euro.

Si pensi, a mero titolo esemplificativo, a:

· i contributi per il wedding, intrattenimento e HO.RE.CA di cui all’art. 1-ter co. 1 del D.L. 73/202131;

· il contributo a fondo perduto per il commercio al dettaglio ex art. 2 del D.L. 4/2022;

· il credito d’imposta locazioni 2022 di cui all’art. 5 del D.L. 4/2022.


DATA DI CONCESSIONE DELL’AIUTO

Ai fini del rispetto dei massimali rileva la data di concessione di ogni singola misura agevolativa, definita con riferimento alle seguenti date:

· la data di approvazione della domanda di aiuto, qualora la concessione dell’aiuto sia subordinata a tale domanda e approvazione,

· la data di presentazione della dichiarazione dei redditi o la data di approvazione della compensazione in relazione ai crediti d’imposta (a scelta del contribuente);

· la data di entrata in vigore della normativa di riferimento negli altri casi (incluso l’annullamento delle rate IMU).

Nello specifico, per i crediti d’imposta, la data di concessione dell’aiuto va individuata, a scelta, tra:

· la data di presentazione della dichiarazione dei redditi, purché effettuata entro il 30.06.2022;

· la data di approvazione della compensazione, da intendersi alternativamente come:

o la data della maturazione;

o la data del rilascio della ricevuta che ne attesta la presa in carico da parte dell’Agenzia delle Entrate della comunicazione effettuata dal contribuente;

o la data di presentazione del modello F24.

Nella “tabella aiuti” riportata nelle istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione è espressamente indicata la data di concessione per ciascuna misura del regime “ombrello”.


INDICAZIONE DELLA MEDESIMA MISURA NELLA SEZIONE 3.1 E 3.12

Per le citate misure comprese nel regime “ombrello” è possibile “allocare” la medesima misura in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti (elencati dal punto D al punto K della dichiarazione sostitutiva precedentemente esposta), e in parte nella Sezione 3.1, qualora residui il massimale stabilito.

Al riguardo, la risposta a interrogazione parlamentare 11.05.2022 n. 5-08035 ha evidenziato che “è il beneficiario (…) che può scegliere nell’autodichiarazione se allocare l’aiuto in tutto o in parte nella Sezione 3.12, sussistendone i requisiti”.

Tale meccanismo è applicabile solo per le misure comprese nel regime “ombrello”, mentre per quelle non comprese rileva la sezione del Quadro temporaneo nell’ambito della quale la misura è stata autorizzata dalla Commissione europea.


Esclusioni

Alcuni aiuti del regime “ombrello” sono fruibili solo ai sensi della Sezione 3.1 e non possono, pertanto, essere allocati nella Sezione 3.12.

Si tratta delle seguenti misure:

· contributo a fondo perduto per le start up ex art. 1-ter del D.L. 41/2021;

· contributo a fondo perduto perequativo ex art. 1 co. 16 - 27 del D.L. 73/2021.


Modalità di compilazione dell’autodichiarazione

Secondo le istruzioni per la compilazione dell’autodichiarazione, in tal caso occorre:

· nel quadro A, barrare entrambe le caselle “sez. 3.1” e “sez. 3.12”;

· compilare il quadro D, indicando:

o in colonna 1 il codice dell’aiuto che si intende allocare in entrambe le sezioni (desunto dalla tabella aiuti allegata alle istruzioni);

o in colonna 2 e 4, rispettivamente, l’importo della misura allocato nella Sezione 3.1 e quello allocato nella Sezione 3.12;

o in colonna 3 e 5 la quota degli importi già riportati in colonna 2 e 4 che sono stati eventualmente dichiarati nel prospetto degli aiuti di stato del modello REDDITI/IRAP 2021, relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020.




A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



Circolare 12_Autodichiarazione per gli aiuti di stato “Covid-19” – Modalità di compilazion
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