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Affrancamento dei redditi da OICR entro il 30 giugno 2023

AGGIORNAMENTO: immediatamente dopo l'uscita della presente, la stessa Agenzia dell'Entrate ha pubblicato la circolare 16/E con alcuni chiarimenti.

Entro il prossimo 30 giugno 2023 è possibile affrancare i redditi di capitale (interessi) o diversi (plusvalenze) derivanti dal possesso di azioni o quote di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio, corrispondendo un’imposta sostitutiva del 14%.


1. SOGGETTI INTERESSATI

Accedono all’agevolazione unicamente coloro che possono produrre redditi di capitale o diversi, quindi, in generale:

  • le persone fisiche che non esercitano attività d’impresa;

  • le società semplici e le società e le associazioni ad esse equiparate;

  • gli enti non commerciali, con riguardo alle attività svolte diverse da quelle di carattere commerciale.


2. TITOLI INTERESSATI

L’agevolazione è riservata ai titoli derivanti da investimenti in OICR, quindi in fondi comuni di investimento e SICAV detenuti in regime dichiarativo o di risparmio amministrato.

Resta esclusa per le quote o azioni di OICR detenute in rapporti di gestione di portafogli per i quali sia stata esercitata l’opzione per il risparmio gestito.


3. L’AGEVOLAZIONE

Per i redditi derivanti dal possesso di investimenti in OICR, quindi tipicamente interessi e plusvalenze derivanti dalla cessione o dal rimborso di quote o azioni di OICR, è possibile considerare realizzati tali redditi e quindi affrancarli corrispondendo un’imposta sostitutiva del 14% anziché quella ordinaria del 26%.

L’imposta sostitutiva deve essere calcolata sulla differenza fra:

  • valore delle quote o azioni al 31 dicembre 2022

  • il costo o valore di acquisto o di sottoscrizione di tali quote o azioni.


4. ADEMPIMENTI

Per accedere all’agevolazione, è necessario effettuare una comunicazione all’intermediario presso il quale è intrattenuto il rapporto finanziario interessato (di custodia, amministrazione, gestione di portafogli o altro stabile rapporto) entro il 30 giugno 2023.

L'opzione si estende a tutte le quote o azioni appartenenti ad una stessa categoria omogenea, possedute sia alla data del 31 dicembre 2022 che alla data di esercizio dell’opzione.

L’intermediario deve provvedere al versamento dell’imposta sostitutiva entro il 16 settembre 2023, a condizione che il cliente gli fornisca la provvista necessaria al versamento.

In assenza di un rapporto di custodia, amministrazione o gestione di portafogli o di altro stabile rapporto in capo all’intermediario, l’opzione deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2022 direttamente dal parte dell’interessato (Quadro RM del modello Redditi 2023).

In questo caso, occorre provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione dei redditi, quindi in generale entro il 30 giugno o, si ritiene, entro il 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4%.


5. VERSAMENTO DELL’IMPOSTA SOSTITUTIVA.

Questi i codici tributo da utilizzare per il versamento dell’imposta sostitutiva:

1721, in caso di versamento da parte dell’intermediario finanziario;

1722, in caso di versamento effettuato direttamente dall’interessato.


A disposizione per ogni ulteriore approfondimento. Con i migliori saluti.



Circolare 27_2023_Affrancamento OICR
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